La scaletta del Corriere.

febbraio 1, 2010

Apro il sito di corriere.it di oggi 1 febbraio 2010 e leggo le notizie in questo ordine.

1. Berlusconi a Netanyahu: “sogno Israele nella U.E.”
2. Prodi gela il PD: “Io sindaco? No, non cambio idea”.
3. Legittimo impedimento al via alla Camera.
4. Tartaglia ai domiciliari in comunità.
5. Abu Omar:il Sismi sapeva.
6. Massimo Ciancimino rivela: Provenzano aveva l’immunità. Nell’occhiello: soldi dei boss per Milano2.

Appare come sesta notizia, nemmeno nel titolo e pure in modo equivoco, quello che da oltre sedici anni si sospetta, si dice, si tramanda, si sussurra ma che, nella Milano che conta, tutti sanno benissimo da sempre: la fortuna imprenditoriale di Silvio Berlusconi origina(erebbe) da capitali di Cosa Nostra.

Serve che aggiunga altro o basta così?


Marionette di noi stessi.

gennaio 31, 2010

Lo confesso: sono confuso.

Non scrivo sul blog da un mese e mezzo, e c’è un motivo. Non riesco a capire cosa sta succedendo. Da un lato vedo Berlusconi e la sua corte sempre più tronfi e convinti di poter andare avanti per la loro strada. Dall’altra avverto la certezza di alcuni che il Cavaliere è arrivato al capolinea, che la sua capitolazione è questione di mesi.

Secondo alcuni il ddl sul processo breve avrà la stessa sorte di quello sulle intercettazioni: votato da un ramo del parlamento ed accantonato dall’altro. Quello sul legittimo impedimento darà respiro a Berlusconi per il tempo sufficiente alla Corte Costituzionale a bocciarlo. E sul cosiddetto lodo Alfano costituzionale non vedo l’entusiasmo del paese. Eppure Berlusconi va avanti. Ma procedono anche le indagini (e i processi) su di lui a Palermo, a Caltanissetta, a Milano, a Firenze.

Mai come in questo momento avverto la desolazione del cittadino che non sa cosa pensare perché NON SA. In effetti NOI NON SAPPIAMO cosa sta accadendo in questo paese e per questo non sappiamo che fare, a chi rivolgerci, in cosa sperare, in cosa credere. Se anche provassimo a prendere decisioni risulteremmo al massimo marionette di noi stessi.


Solidarietà a Marco Travaglio.

dicembre 16, 2009

Erano gli anni del pentapartito craxiano, del CAF, del debito pubblico galoppante. Il Tg2 diretto da Alberto La Volpe era l’organo ufficiale del Psi ed il principale cronista parlamentare ne era tal Onofrio Pirrotta (uno che ora ha addirittura una pagina di fan su Facebook), il quale non si curava di recitare i suoi resoconti leggendo da appunti vergati su carta intestata del suo partito di riferimento, particolare che rivelava facendo vezzosamente ricadere in favore di telecamera un lembo del foglio con il logo del garofano in bella vista.

Narrando delle votazioni sulla legge finanziaria, egli ebbe a dire un giorno che il voto dell’aula era stato paralizzato dai veti incrociati delle lobbies economiche, favorevoli o contrarie a questo o quell’emendamento. Il giorno dopo la presidente della Camera, Nilde Jotti, lo censurò formalmente in aula, facendone nome e cognome, e deprecando che l’attività parlamentare fosse declassata, in un servizio trasmesso dalla Tv di Stato, a confiltto fra gruppi di potere economico.

Fu quella – che io ricordi – la prima ed ultima volta (fino a ieri) in cui un giornalista venne censurato – con nome e cognome – in un’aula parlamentare. E difatti non mancarono le proteste, specie dal Tg2 e dal partito socialista, ma dal mondo dell’informazione in generale, contro la sortita della Jotti.

Ieri abbiamo avuto la replica, nelle forme consone alla misera Italia di oggi. Il deputato del PdL Fabrizio Cicchitto, già compagno di partito dello stesso Onofrio Pirrotta, dopo aver reiterato la consueta doglianza contro il gruppo “Repubblica-l’Espresso” e contro il quotidiano “Il Fatto”, ha additato all’aula Marco Travaglio come “terrorista mediatico” (in)diretto ispiratore della campagna che avrebbe avuto come sfogo il demenziale atto di Massimo Tartaglia.

Che Travaglio non goda di grande stima fra i suoi colleghi lo si sa, e probabilmente non è estranea l’invidia per il seguito che riesce a raccogliere e per il successo dei suoi libri. Libri che, peraltro, sono la principale fonte di informazione proprio per i suoi avversari e detrattori, visto che non ve ne sono altri, che io sappia, ad aver raccolto con dovizia di particolari le indagini su Silvio Berlusconi. Ma che nessun giornale o giornalista – sempre che io sappia – si sia levato a protestare contro un’accusa di quel genere, per il luogo in cui è stata pronunziata, è l’indizio più grave del degrado della nostra democrazia. Perché evidentemente serve ripetere a noi stessi che il vero giornalismo esprime quello che il potere NON vuole che si dica e che si scriva, mentre NON può dirsi giornalismo l’informazione gradita al governo.

Resta desolante constatare che i giornalisti che ancora hanno il coraggio di parlare e di scrivere dei veri problemi dell’Italia siano sempre più isolati nel loro ambito, tanto da rendere i loro giornali – piacciano o no – dei ridotti dell’informazione libera. Nel mare magnum delle penne in vendita al miglior offerente, siamo costretti a seguire fideisticamente quei pochi che ancora fanno giornalismo.

Invece che a quello scriteriato di M.T. (Massimo Tartaglia), credo che si debba esprimere senza mezzi termini solidarietà all’altro M.T. (Marco Travaglio).

Perché ricordiamo anche che la legge punisce severamente i giornalisti che dovessero mai sbagliare un aggettivo o un verbo contro un politico, ma rende i parlamentari immuni da ogni processo per qualsiasi opinione espressa nell’esercizio delle loro funzioni, foss’anche l’accusa più ignobile verso una persona. E di fronte all’indecoroso debordare del potere politico oltre gli argini del buon senso, della decenza e del senso di responsabilità, si resta quasi inebetiti, ma si deve trovare la forza di dire “E mo’ bbasta”.


Bignamino per i fenomeni del pd.

dicembre 9, 2009

Accendo la tv e vedo questi microcefali del centrosinistra (Marino, Rutelli ed altri) farsi intordare dalla Brambilla, da Bechis e da La Russa sui rapporti di Berlusconi con Cosa Nostra. E allora inizio qui un bignamino veloce ad uso dei testadiminchia eletti da noi che si trovano a parlare di Spatuzza e di mafia in TV con quella gente là.

1. Le organizzazioni mafiose hanno sempre – dico sempre – cercato e trovato accordi con il potere politico, sia in Italia che negli Stati Uniti. Per tacere di altri paesi come la Colombia, la Russia, la Bulgaria o il Kossovo. Senza protezioni politiche le organizzazione mafiose come le conosciamo non esisterebbero. Conseguentemente, compito della magistratura non è stabilire SE esistono uomini politici collusi con la mafia, ma QUALI uomini politici lo sono. Negli anni settanta e ottanta chi diceva e scriveva che Lima, Gioia, Ciancimino, i Salvo erano mafiosi veniva descritto come pazzo e visionario, al pari di chi fa oggi la stessa cosa con i nomi dei vertici di Forza Italia siciliana e nazionale. Adesso che ci sono sentenze definitive a dar loro ragione non mi sembra che si chieda loro scusa. Anche perchè molti sono morti ammazzati (per esempio Giuseppe Fava, Peppino Impastato e tanti altri).

2. Spatuzza non è il primo mafioso che fa il nome di Berlusconi come referente politico di Cosa Nostra. Prima di lui un superboss come Cancemi e molti altri hanno fatto analoghe dichiarazioni. Da tali informazioni sono nate indagini svolte dalla Procura di Caltanissetta (pm Tescaroli, trasferito a Roma e nemmeno applicato alla DdA; Boccassini, rispedita a Milano), Firenze (Chelazzi, morto d’infarto) e Palermo (Caselli, rispedito a Torino e sostituito alla procura di Palermo con Grasso, che ha disintegrato il suo pool e che poi gli è stato preferito al vertice della DNA grazie ad una leggina ad hoc poi dichiarata incostituzionale).

3. Se non vi è prova del fatto che Berlusconi e Dell’Utri ordinarono le stragi del 1992 e del 1993, è provato giudizialmente con sentenze passate in giudicato – nel senso che è scritto in modo chiaro nelle motivazioni – che le famiglie mafiose siciliane appoggiarono Forza Italia nelle elezioni del 1994 (e in quelle successive), adottandola come nuovo referente politico dopo il declino ed il “tradimento” della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista. Ed è parimenti provato che le stragi furono concepite da Cosa Nostra al fine di indurre il potere politico a scendere a patti con la cupola.

4. Berlusconi, interrogato nel 2002 a Palazzo Chigi come testimone nel processo Dell’Utri, si avvalse della facoltà di non rispondere (facoltà generosamente concessa dalla Corte) alle domande sul finanziamento delle holding (ventidue? trentasette?) che detennero per lungo tempo la maggioranza della Fininvest negli anni 80-90 e che consentirono il travaso di decine di miliardi di provenienza mai chiarita nelle casse del Biscione. Ed oltre a Spatuzza, ad alludere al Cavaliere come connesso a Cosa Nostra, è in questi tempi Massimo Ciancimino, che va ripetendo come sia ingiusto che ad essere condannato per il riciclaggio del tesoro del padre Vito sia solo lui, quando altri, che “con leggi ad personam lodi od altro” (sue parole testuali a Rainews 24) si sottraggono ai processi, dovrebbero rispondere degli stessi fatti.

5. Non risulta che Berlusconi abbia mai smentito quanto finora emerso nel processo Dell’Utri circa un summit tenutosi negli anni settanta (non ricordo a memoria la data esatta) a Cologno Monzese ed al quale parteciparono il Cavaliere, Marcello Dell’Utri, Stefano Bontate (all’epoca capo della cupola), Mimmo Teresi (vice di Bontate) ed altri uomini d’onore. Vertice nel quale fu deciso di inviare Mangano ad Arcore come “garante” degli interessi dei boss presso la Edilnord (la società immobiliare dell’allora trentenne Cavaliere) e nel quale Berlusconi e Cosa Nostra si misero a disposizione l’uno dell’altra per la tutela degli interessi reciproci: investimenti dei palermitani a Milano e protezione totale per il Cavaliere.

Cinque punti buttati lì a caso, ad esempio; giusto per dar loro l’idea che magari dovrebbero studiare, ogni tanto.


Chi l’avrebbe mai detto..

dicembre 5, 2009

.. che avrei puntato la sveglia alle 4 per partire alla volta di Roma in un freddo sabato di dicembre. Silvio è riuscito anche in questo, altro che coppe dei campioni.


Verrà il giorno in cui ci direte..

novembre 21, 2009

Che Berlusconi non vi è mai piaciuto.

Che ad allearvi siete stati costretti.

Che in quel momento era l’unica cosa da fare.

Che voi eravate contrari ma in minoranza.

Che non sospettavate chi fosse in realtà.

Che non avete mai condiviso le sue idee.

Che non avete mai condiviso i suoi metodi.

Che l’avete fatto per limitare i danni.

Che senza di voi al suo fianco avrebbe fatto di molto peggio.

Che vi vergognavate per lui.

Che ogni colloquio era un calvario, ogni abbraccio un supplizio, ogni sorriso una menzogna.

Che sapevate benissimo che quelle leggi erano porcate, ma non c’era alternativa.

Che ad ogni riunione eravate sul punto di voltargli le spalle.

Che difendere le sue leggi vi dava il voltastomaco.

Che prima di parlarne in pubblico vi era necessario qualche “additivo”.

Che tutto il mondo che lo circondava vi faceva schifo.

Che non potevate immaginare cosa avrebbe scoperto la magistratura.

Che in fondo anche lui vi faceva schifo.

Che aveva ragione chi lo descriveva come una rovina per il Paese.

Ma non preoccupatevi, non agitatevi; non cercate giustificazioni, non affannatevi a trovare spiegazioni.

Vi sputeremo in faccia comunque.


Incostituzionalità del processo breve.

novembre 20, 2009

Il disegno di legge sul cosiddetto processo breve è reperibile a questo indirizzo URL:

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00444659.pdf

E’ comunque preferibile attingere alle sintesi, per esempio questa:

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_7615.asp

Si tratta di una legge a mio parere incostituzionale in quanto vìola il principio di uguaglianza davanti alla legge.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

A solo titolo di esempio sottolineo solamente qualche punto. E’ evidente che laddove la legge prevede l’applicazione dell’estinzione del processo in base ai precedenti penali del reo, essa discrimina il trattamento penale dell’imputato e della persona offesa in ragione della condizione personale del primo: se esso è incensurato si applica la legge sul processo breve (e quindi si disapplica di fatto la legge penale), se invece è pregiudicato no. Se una persona resta vittima di una truffa, come si può ragionevolmente spiegare – senza violare la logica ed il naturale senso di equità che sottende all’articolo 3 – che il suo diritto ad avere riparazione del danno dipende dall’essere il truffatore incensurato o meno?

Anche l’applicazione differenziale per tipologia di reato viola l’articolo 3. Nel nostro ordinamento (come in quasi tutti quelli avanzati, peraltro) la procedura penale è la stessa (salvo rarissime eccezioni) per qualsiasi tipo di reato. La ragione è semplice. Il processo penale (e quindi il codice di procedura che lo regolamenta) ha una funzione primaria: impedire che venga condannato un innocente, ovvero che una persona venga condannata per un delitto più grave di quello effettivamente commesso. Soggettivamente, dal punto di vista dell’imputato innocente, poco rileva la gravità del fatto contestato, poiché accusare e condannare un innocente è un sopruso intollerabile anche se il reato e la pena sono lievi. Per tale ragione le garanzie processuali sono le medesime per tutti, e non esiste una loro gradazione in base alla gravità del fatto contestato; quindi ogni norma procedurale che discrimina fra reato e reato è tendenzialmente iniqua e incostituzionale. La maggiore gravità deve riflettersi unicamente sull’entità della pena e non già sulla forma processuale, poiché essa deve rimanere neutra rispetto alle caratteristiche dell’imputato e dei capi di imputazione.

Per rendere evidente la fondatezza di questo argomento, si pensi ad un processo per estorsione a carico di un incensurato. Poiché la pena massima edittale è di dieci anni, il progetto di legge non trova applicazione e pertanto è legittimo attendersi sentenza di primo grado anche ecceduti i due anni previsti dal ddl. Ma supponiamo che, nel corso del dibattimento, emerga che il fatto commesso sia di fattispecie meno grave – per esempio esercizio arbitrario delle proprie ragioni – alla quale si applica il principio del processo breve. Si arriverebbe quindi ad una sentenza di proscioglimento per eccessiva durata anche molto dopo il secondo e ci troveremmo di fronte ad una somma di ingiustizie. Il processo è durato oltre il limite di legge previsto per il reato, con danno per l’imputato che aveva diritto ad essere prosciolto dopo due anni; ma la parte civile è rimasta ugualmente in giudizio (a proprie spese ed in attesa di una riparazione) senza ottenere alcun riscontro poiché si è giunti a proscioglimento.

Per confermare il giudizio di iniquità ed irrazionalità, si pensi ad un reato commesso in concorso da due soggetti di cui solamente uno incensurato. Per esso diverrebbe possibile l’estinzione del reato per eccessiva durata del processo, mentre per il concorrente pregiudicato si andrebbe avanti fino a condanna. Un’ingiustizia, un’assurdità, una boiata pazzesca.

Siamo evidentemente nel terreno (irrazionalità ed irragionevolezza) nel quale si cade inevitabilmente quando si definiscono norme che derogano al principio di generalità e di astrattezza, e l’irrazionalità e l’irragionevolezza delle norme sono state più volte adottate dalla Corte Costituzionale come elementi di incostituzionalità.

A mio modo di vedere il ddl viola anche il proncipio di legalità previsto dai seguenti articoli.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Scusatemi se sono brutale.

L’articolo 24 dice che Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi. Non dice tutti possono agire in giudizio per farsi menare per il naso e ridere in faccia per tutta la vita. Perché questo accadrebbe in decine di migliaia di processi che andrebbero in fumo per impossibilità di concludere il dibattimento in tempo utile, con sommo scorno (e spesa inutile) della parte civile (che quasi sempre coincide con la persona offesa o vittima del reato) e massimo giubilo del colpevole. Il principio che si vuole introdurre avrà il solo effetto di moltiplicare gli artifici dilatori delle difese al fine di protrarre il dibattimento, con esito estintivo certo in tutti i processi che presentano una qualche articolazione per via del numero degli imputati, dei testimoni, dei periti, delle parti civili o dei capi di imputazione ovvero per la complessità tecnica per l’accertamento degli stessi. Si pensi ai processi per disastro colposo (e omicidio e/o lesioni colposi) da celebrarsi a L’Aquila per i crolli del terremoto. Le responsabilità penali sono individuabili a mezzo di complesse e vastissime perizie tecniche che devono essere esperite nel corso del dibattimento, poiché gli atti dell’indagine preliminare compiuti dalla procura sono utilizzabili come mezzo di prova e non già come prova. E’ quest’ultimo uno dei possibili strumenti dilatori inaggirabili introdotti nel processo penale come conseguenza dell’inserimento in Costituzione del cosiddetto “giusto processo” (l’ennesimo slogan berlusconiano che nasconde una trappola per la magistratura ed una frode per tutti noi) avvenuto con il colpevole concorso del centrosinistra.

E non posso non ribadire quanto da me già scritto più volte. Al momento di riformare l’art. 111 Cost: (ora detto appunto “giusto processo”) non costava molto aggiungere un semplice comma di questo tenore: “il processo assicura un equo risarcimento alla persona offesa dal reato”. Ma ai sommi giureconsulti che albergano nel nostro Parlamento non è passato nemmeno per la testa. Abituati come sono a frequentare od essere imputati, per loro il processo è una questione privata fra l’indagato/imputato e la magistratura.

I succitati articoli della Costituzione hanno chiara ispirazione garantista, ma, come ben si vede, possono e devono essere interpretati non come vantaggi unilaterali per i colpevoli (così come le leggi volute dal centrodestra berlusconiano) ma anche come obblighi per lo Stato di esercitare la legge penale. Nello spirito dei costituenti il significato del primo comma dell’art. 25 era il seguente. Nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale precostituito per legge ed affidato ad altro giudice deciso dal governo. Il pensiero andava ai tribunali speciali voluti per processare gli antifascisti. Ma è evidente che così può rileggersi: nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale precostituito per legge e lasciato libero di fare quel c. che gli pare. Perché va detto che questo avverrebbe per quasi tutti gli incensurati imputati di reati per i quali vale il processo breve.

I costituenti, che pure ne avevano viste di tutti i colori, non potevano certo immaginare che una banda di mafiosi e di camorristi si sarebbe impadronita della maggioranza parlamentare, ma tuttavia hanno fissato principi comunque applicabili.

Queste considerazioni si integrano con l’evidente irrazionalità ed irragionevolezza che pervadono il ddl e che, come detto, sono criteri ripetutamente assunti a base del giudizio di incostituzionalità.

Di certo i giudici costituzionali, qualora chiamati a giudicare questa legge (nella sciagurata ipotesi della sua entrata in vigore), non potranno usare gli argomenti ed i termini che ho usato io. Ma sono sicuro che pensano le stesse cose che ho scritto e troveranno il modo per esprimerlo in forma acconcia. D’altronde su questo blog scrissi più volte di essere certo della bocciatura del lodo Alfano e così è stato.


Cronache da Lobotlandia – 1.

novembre 19, 2009

Ascolto il leghista Cota al tg3 e non riesco a non cambiare canale. A domanda sul “processo breve”, il sottosegretario, al fine di riaffermare la bontà della legge, sostiene che “un cittadino ha diritto ad essere processato e condannato o assolto in un tempo ragionevole”.

La naturalezza con la quale questo argomento viene reiterato mostra come la nostra classe politica, nel momento in cui affronta il tema della giustizia, applica ormai automaticamente l’equazione “cittadino=imputato”. La compenetrazione fra politici e delinquenti è ormai talmente irrisolvibile che per i nostri rappresentanti i diritti del soggetto processuale denominato “persona offesa” (più comunemente vittima) che quasi sempre coincide con la parte civile nel processo, non esistono.

L’eccessiva durata del processo danneggia  l’imputato (forse, perchè io non ho mai sentito dire di un colpevole frettoloso di sentirsi condannare), ma non certo quando le lungaggini dipendono dalla strategie difensive da lui adottato. Al contrario danneggia sempre e sicuramente la vittima, sia che essa dipenda dalle carenze strutturali del Tribunale, dalle strategie della difesa o dalla neghittosità dei magistrati e del personale giudiziario ausiliario.

Ma di ciò nessuno si cura e si arriva ad accettare l’idea che un cittadino danneggiato da un reato debba subire, oltre all’offesa di una durata eccessiva del procedimento (ben superiore ai sei anni anche quando sarà in vigore la legge in oggetto per via dei tempi morti fra i diversi gradi di giudizio), la beffa di una sentenza di proscioglimento per eccessiva durata di una singola fase processuale, con grande gioia del colpevole che può deriderlo per tutta la vita, godendosi i vantaggi del reato commesso.

Ma nemmeno i membri della cosiddetta opposizione sembrano rendersene conto, né i giornalisti non allineati. Ci si concentra solo su Berlusconi e sul fatto che si tratterebbe di una legge ad personam. In realtà è una legge contro tutti noi, ma soprattutto contro le vittime dei reati. Cittadini ormai di serie B, anzi C, anzi Z.


Riforma della Giustizia.

novembre 16, 2009

Il processo breve è solamente uno dei punti di una più ampia riforma della giustizia che governo e maggioranza intendono varare e che, al momento, non è ancora stata resa pubblica pur essendone stati individuati con precisione alcuni punti la cui definizione è in stato di avanzata elaborazione da parte dei tecnici. Sentieri e Pensieri è in grado di fornire in esclusiva alcune anticipazioni sui principi cardine della legge di riforma che fra poche settimane approderà alle commissioni giustizia delle due camere, alcuni dei quali hanno forma di articoli già sottoponibili al voto dell’aula.

E’ ovvio che fissare un limite temporale al processo non ha senso se, parallelamente, non si sveltiscono le singole fasi processuali. Gli articoli da 1 a 5 vanno  in tale direzione, accelerando le fasi processuali.

Art. 1 (Udienza breve)

I) Fuori dei casi di mafia, terrorismo, immigrazione clandestina e introduzione sul territorio nazionale di generi alimentari adulterati, le udienze dibattimentali in ciascun grado di giudizio, ivi comprese quelle dell’udienza preliminare o per l’incidente probatorio in fase di indagine preliminare, devono avere durata non eccedente i 30 minuti.

II) Esaurito il lasso temporale previsto dal comma I, il giudice dichiara conclusa l’udienza e ammette le prove del Pubblico Ministero e ne valuta le istanze solamente se prodotte e formulate entro il suddetto termine; quindi rigetta ogni altra richiesta dell’accusa. Le istanze rigettate non possono essere reiterate in udienze successive.

III) Al fine di non ledere i diritti della difesa, il giudice ammette come prova, senza eccezioni e senza contraddittorio, tutti i documenti ed i reperti prodotti dalla difesa.

IV- 1) Qualora la difesa abbia indicato un testimone o un perito di parte che non è stato sentito nel lasso temporale stabilito dal comma I, il giudice ammette come prova il testo scritto della testimonianza/perizia assunta privatamente dal difensore dell’imputato in forma dettagliata o sintetico-riassuntiva.

IV-2) Qualora non sia possibile fornire il testo scritto previsto dal n. 1, il giudice ammette come prova il giudizio testimoniale/peritale difensivo in forma dicotomica, sotto una delle seguenti formulazioni: “l’imputato è innocente” ovvero “l’imputato è colpevole”.

La pesantezza dei fascicoli processuali è un altro elemento che ostacola lo svolgimento dei processi. Enormi faldoni cartacei composti da atti inutili che gravano sulle cancellerie e rendono fisicamente oneroso lo smaltimento dei processi. I seguenti articoli vanno nella giusta direzione.

Art. 2 (Verbale breve)

I) Fuori dei casi di mafia, terrorismo, immigrazione clandestina e abbandono su ciglio di strada vicinale di taniche non sigillate contenenti materiale chimico tossico-nocivo, ogni verbale redatto da personale di polizia giudiziaria o di cancelleria avente valore di prova o di elemento di prova deve essere redatto, a pena di nullità, su un unico foglio di formato A4.

II) Per gli operatori afflitti da calligrafia ampia è previsto un canale di assunzione privilegiato in altri settori della Pubblica Amministrazione.

Art. 3. (Sentenza breve)

I) Fuori dei casi di mafia, terrorismo, immigrazione clandestina ed impianto abusivo di vigna in area sottoposta a vincolo ambientale, i decreti, le ordinanze e le sentenze emessi dal giudice di ogni ordine e grado devono essere redatti, a pena di nullità, su un unico foglio di formato A4. Nei casi di particolare complessità tecnica o di elevato numero degli imputati o dei capi di imputazione, è ammesso il ricorso al fronte/retro.

II) Qualora uno degli atti prodotti secondo le modalità previste dal comma II venga riformato in un grado di giudizio superiore per difetto di motivazione su richiesta della difesa dell’imputato, il giudice estensore è punito con l’estromissione dall’ordine giudiziario.

Art. 4. (Arringa breve)

I) Fuori dei casi di mafia, terrorismo, immigrazione clandestina ed asciugatura in pubblico di bucato non ammorbidito, l’arringa del Pubblico Ministero non può avere durata superiore a minuti dieci.

II) Le parti civili non hanno diritto a pronunciare arringa.

III) Qualora il Pubblico Ministero ecceda il limite temporale previsto dal comma I, il giudice dichiara estinti tutti i reati contestati all’imputato e chiude il procedimento con sentenza orale immediata e assoluzione dell’imputato.

IV) Avverso la sentenza orale prevista dal comma III non è ammessa alcuna forma di impugnazione.

Art. 5.  (Reato breve)

Il presente articolo si propone di sanare la degenerazione giudiziaria consistente nell’attribuzione a cittadini retti e probi condotte criminose articolate nel corso di periodi temporali di spropositata lunghezza. Si dà il caso di un procedimento istruito a Palermo da alcuni magistrati iperpoliticizzati i quali, a meri fini persecutori nei confronti di un cittadino la cui unica colpa è l’impegno politico per la libertà e per la democrazia, hanno scandagliato la di lui esistenza nel corso di trent’ anni, espungendo da alcune occasionali frequentazioni dell’imputato, con spericolate congetture scaturite dalle loro menti deviate, l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Essendo evidente che, nell’arco di una intera esistenza, un soggetto libero di muoversi finisce inevitabilmente per imbattersi in qualche mafioso, tale persecuzione giudiziaria non può trovare accoglimento in un ordinamento garantista.

I) Fuori dei casi di mafia, terrorismo, immigrazione clandestina ed apparizione pubblica con abbigliamento in contrasto con costumi e tradizioni locali, la condotta incriminata integrante gli estremi del reato contestato deve estrinsecarsi in un arco temporale non superiore a mesi sei.

II) In qualsiasi fase e grado del procedimento il giudice verifica la durata della condotta incriminata così come rappresentata dal Pubblico Ministero e, se risulta ecceduto il limite previsto dal comma I, assolve l’imputato perché il fatto non costituisce reato e chiude il procedimento con sentenza orale immediata.

III) Avverso la sentenza orale prevista dal comma II non è ammessa alcuna impugnazione.

Art. 5 bis. (Carcerazione breve)

Questo articolo è stato fortemente voluto dal Ministro Alfano per decongestionare le carceri. Consiste in una trovata geniale che consente di dimezzare i tempi di reclusione lasciandoli invariati. Infatti, come deducibile da una attenta valutazione del testo, i detenuti percepiranno la loro pena come effettivamente espiata per intero, in ottemperanza del principio della certezza della pena e della sua afflittività, ma al tempo stesso si avrà una consistente mole di scarcerazioni che alleggerirà il peso che grava sulle prigioni italiane.

I) E’ introdotto il “tempo carcerario” ottenuto dimezzando il tempo naturale.

II) La giornata carceraria dura 12 ore ed è scandita secondo i ritmi naturali dimezzati.

III) Le pene detentive sono misurate in tempo carcerario.

* * *

Non è sufficiente ridurre tempi e volumi cartacei. Servono anche formule processuali rapide e garantiste. In parole povere, processi brevi ma non sommari. Le proposte della maggioranza contengono elementi di genialità che risolveranno molti problemi.

Art. 6. (Prova certa e vera)

Il presente articolo è finalizzato ad avvicinare la giustizia al sentimento popolare. Troppo spesso le sentenze di condanna sono il frutto di astruse valutazioni da parte di magistrati che, per formazione e deviazione professionale, sono inclini a vedere il marcio ovunque ed a considerare prove a carico di onesti cittadini anche dei fatti che nel senso comune sono comportamenti perfettamente naturali. La Costituzione prescrive che la giustizia è amministrata in nome del popolo e pertanto la prova deve essere valutabile dal popolo secondo i propri genuini sentimenti e con gli strumenti intellettuali della gente comune. Il principio della prova certa e vera va in questa sacrosanta direzione.

I) Fuori dei casi di mafia, terrorismo, immigrazione clandestina e matrimonio misto con soggetto appartenente al regno animale, la prova prodotta dal Pubblico Ministero a carico dell’imputato deve essere sottoposta al vaglio popolare secondo le modalità descritte nei seguenti commi.

II) In apertura di dibattimento il giudice estrae dall’elenco degli ammessi al ruolo di giudice popolare i nominativi di tre cittadini che assistono alle udienze dibattimentali in qualità di “valutatori di prova certa e vera”.

III) Terminata l’esposizione degli elementi di prova a carico da parte del Pubblico Ministero, il difensore dell’imputato illustra ai valutatori di prova certa e vera la tesi del Pubblico Ministero, utilizzando un linguaggio scevro da tecnicismi giuridici ed appercepibile da soggetti di media cultura.

IV) Terminata l’esposizione di cui al comma III, il giudice rende edotti i valutatori che saranno chiamati a stabilire verità e certezza della prova in base al loro genuino buon senso popolare, avvisandoli sulle sanzioni previste in caso di pronuncia in malafede (comma VII).

V) Terminata la fase prevista dal comma IV il giudice sottopone formalmente ai valutatori di prova certa e vera la seguente domanda: “consapevoli della responsabilità morale e giuridica che vi assumete con la vostra risposta e che da essa può dipendere la condanna di un cittadino a molti anni di carcere, siete voi genuinamente ed autenticamente certi, oltre ogni ragionevole dubbio, che la prova prodotta dal Pubblico Ministero è Certa e Vera?”

VI) Se tutti i valutatori rispondono affermativamente il giudice ammette la prova. Se almeno uno di essi fornisce una risposta negativa o dubitativa il giudice non ammette la prova che non potrà quindi essere utilizzata in giudizio.

VII) I valutatori di prova certa e vera che forniscono risposta affermativa alla domanda di cui al comma V sulla base di convincimenti politici o ideologici, e non per autentico e genuino sentimento popolare, sono privati dei diritti civili e politici e, se lavoratori dipendenti, assoggettati ad ammenda pari ad un quinto dello stipendio per una durata non inferiore ad anni sei. Nei casi più gravi sono privati della potestà di genitori.

VIII) Se l’imputato è una delle quattro alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente del Senato e Presidente della Camera) ovvero soggetto che abbia ricoperto una delle suddette cariche per almeno due mandati non consecutivi, il numero dei valutatori di prova certa e vera è portato da tre a trenta.

Art. 7. (Patteggiamento assolutorio)

I magistrati sono mentalmente dei deviati, si sa. Essi si sono assunti un ruolo di supplenza morale rispetto alla politica e si ritengono investiti del diritto/dovere di giudicare i cittadini anche al di là dei limiti previsti dai codici. Ecco allora che si deve ristabilire che la moralità dei comportamenti non riguarda il giudizio penale.

I) Fuori dei casi di mafia, terrorismo, immigrazione clandestina e permanenza abusiva in fondo agricolo con abbigliamento succinto, l’imputato può richiedere il patteggiamento assolutorio secondo le modalità e le finalità dei commi successivi.

II) Se la difesa dell’imputato ritiene che la condotta incriminata presenti elementi censurabili dal punto di vista morale ma sia penalmente irrilevante, può chiedere il patteggiamento assolutorio, con il quale il giudice emette una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato e, contestualmente, ammonisce l’imputato a non reiterare la condotta.

III) L’istanza per il patteggiamento assolutorio è depositata dalla difesa dell’imputato venti giorni prima dell’udienza, ovvero formulata in aula, e può essere reiterata fino a tre volte per ciascun grado di giudizio.Se il giudice ritiene l’istanza non manifestamente infondata, fissa udienza per il patteggiamento assolutorio entro 15 giorni. Il Pubblico Ministero ed le parti civili non possono opporsi.

IV) Se il procedimento si trova in primo grado ed il giudice rigetta l’istanza, l’imputato ha facoltà di inoltrarla alla competente Corte d’Appello. Se vi è fondato motivo che a carico dell’imputato sia in atto una persecuzione politica, l’istanza può essere inoltrata a diversa Corte d’Appello a scelta dell’imputato.

V) Nel pronunciare la sentenza di patteggiamento assolutorio il giudice ha facoltà di far oscillare l’indice destro puntato verso l’alto.

Art. 8. (Patteggiamento assolutorio “per saltum”)

I) Fuori dei casi di mafia, terrorismo, immigrazione clandestina e pavimentazione di tavernetta con ammattonato trattato con olio di lino cotto di provenienza extra-UE, se l’imputato è uno dei soggetti indicati al comma VIII dell’art. 6 (Alte Cariche dello Stato e assimilato), la richiesta di patteggiamento assolutorio può essere formulata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, al Presidente della Corte Suprema di Cassazione.

II) Il Presidente della Corte di Cassazione non può rigettare l’istanza e fissa udienza per il patteggiamento assolutorio entro 15 giorni dal deposito dell’istanza in cancelleria.

III) Sulla richiesta di patteggiamento assolutorio presentata ai sensi del comma I si pronuncia la Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

IV) L’imputato – se soggetto diverso dal Presidente della Repubblica – partecipa personalmente all’udienza ed ha facoltà di farsi accompagnare, in qualità di patrocinatore aggiunto, dal Capo dello Stato.

Art. 9. (Supertestimone)

Ci sono processi che si trascinano per anni ed anni a dispetto di prove inconfutabili a favore dell’imputato. E’ venuto il momento di dire basta.

I) Fuori dei casi di mafia, terrorismo, immigrazione clandestina e cambio di destinazione d’uso di biancheria intima femminile, la difesa dell’imputato può ricorrere a supertestimone, ovvero giocare il jolly su uno dei testi indicati ai sensi dell’art. 468 c.p.p.

II) La richiesta di supertestimonianza è presentata in aula dalla difesa alzando una paletta raffigurante la lettera “J” contornata da stelline color oro ed è reiterabile tre volte per ciascun grado di giudizio.

III) Il Pubblico Ministero e le parti civili non possono opporsi alla supertestimonianza ed il giudice la ammette senza ritardo. Il cancelliere appone sulla testa del supertestimone un copricapo da Joker ed il giudice, dopo la pronuncia del giuramento di rito, dà il via alla supertestimonianza con la frase “truà, dé, an, prt!”

IV) Il contenuto della supertestimonianza ha valore decisorio assoluto. Se da essa emerge l’innocenza dell’imputato relativamente ad uno o più dei reati contestati, il giudice li dichiara immediatamente estinti. Se da essa emerge l’innocenza dell’imputato per tutti i capi di imputazione, il giudice pronuncia immediatamente sentenza orale di assoluzione per non aver commesso il fatto e dichiara chiuso il procedimento.

V) Avverso la sentenza orale di cui al comma IV non è ammessa alcuna impugnazione.

VI) Se l’imputato è uno dei soggetti previsti dal comma VIII dell’art. 6 (Alte Cariche dello Stato e assimilato) può essere ammesso a supertestimonianza l’imputato stesso.

 


Processi brevi.

novembre 11, 2009

Leggo che il “lodo Fini-Ghedini” sul processo breve prevederebbe dei limiti di tempo per la celebrazione dei diversi gradi di giudizio: tre anni per il processo di primo grado, due anni per quello di appello, uno per il giudizio di Cassazione. Rifletto: ma cosa è il processo di primo grado? Quella parte di procedimento che va dall’udienza preliminare (o dalla prima udienza di apertura del dibattimento) fino alla sentenza del Truibunale.  Analogamente il processo di appello è la parte di procedimento che va dalla prima udienza in corte di appello alla sentenza di secondo grado. Però va detta una cosa: il procedimento penale comincia con l’iscrizione del reato nell’apposito registro (registro delle notizie di reato) e prosegue con l’indagine preliminare, che può durare fino a due anni, salvo proroghe. Ma il processo di primo grado non inizia automaticamente al momento della chiusura dell’indagine preliminare, poichè gli atti vanno notificati alle parti provate (imputati e persone offese) e perchè  il Tribunale, avendo da smaltire enormi arretrati, mette in coda il fascicolo finchè non si trova un buco. In realtà fra la fine delle indagini e l’inizio del primo grado passano uno, due o anche tre anni. Lo stesso accade fra la fine del primo grado e l’inizio dell’appello e fra la sentenza d’appello e giudizio di cassazione. Quindi limitare la durata dei singoli “tranci” processuali non garantisce affatto la speditezza del procedimento complessivo. Insomma stiamo parlando di vaccate belle e buone. Vaccate, solo vaccate!

 


Ma quali sentieri? Ma quali pensieri?

novembre 11, 2009

Da diversi giorni non scrivo sul blog. Ogni tanto ripeto a me stesso di commentare almeno le ultime novità in materia di giustizia. Ovvero le proposte di legge sul “processo breve” e sul ritorno all’immunità parlamentare. Ma cosa volete mai che scriva? Cosa volete mai che pensi? Come è già stato scritto da autorevoli commentatori, le proposte sono degli insulti al buone senso, prima ancora che delle vittime dei reati, soggetti della cui esistenza i nostri politici si sono improvvisamente accorti.

Non sto nemmeno a ripetermi: non ci sono nè sentieri nè pensieri da riferire. Solo insulti e bestemmie.  Ecco, forse dovrei aprire un nuovo blog “Insulti e Bestemmie” più idoneo alla temperie politica e culturale che stiamo vivendo.

A presto.


Ho deciso.

ottobre 23, 2009

Domenica prossima andrò al gazebo del pd, verserò i due euro, e deporrò scheda bianca nell’urna per l’elezione del segretario nazionale.

Non voglio tediarvi, dico solo due parole per spiegare le ragioni di questa scelta.

E’ fuori discussione che nel momento in cui viviamo è necessario dare un segnale chiaro alla maggioranza di governo, ma soprattutto a noi stessi, che non tolleriamo lo scempio della Repubblica che si sta facendo da Palazzo Chigi-Palazzo Grazioli. Manifestare il nostro sostegno al principale partito di opposizione è doveroso.

Cionondimeno non mi sento di manifestare, simultaneamente, adesione ad un partito che ha gravissime responsabilità per la situazione che vive l’Italia. A chi obietta che il pd esiste da soli due anni rispondo che il punto sta proprio qui: nominalmente è così, ma i dirigenti sono al potere (partitico e politico) da svariati lustri.

Il vizio di fondo del partito democratico sta proprio alla sua origine: è l’unico partito che ha scelto i propri dirigenti prima di nascere, e ciò determina la sua cronica incapacità di attrarre consenso. Non a caso nelle parole dei candidati segretari sento solo parlare di “recupero” degli elettori delusi, e non già di conquista di nuovi sostenitori.

Aggiungo che la presentazione di liste bloccate per l’elezione delle convenzioni nazionali e regionali accresce la mia rabbia (si strepita contro la legge Calderoli perché non prevede le preferenze ma non si ha il coraggio di introdurle nemmeno nelle primarie) così come la buffonata delle quote rosa. Due risvolti che, di per sé, mi indurrebbero a non votare affatto.

L’unico modo per manifestare il mio disagio per un partito nel quale ripongo aspettative ma che ritengo del tutto inadeguato al suo compito storico è di votare scheda bianca, e così farò.

In molti sostengono che Ignazio Marino dovrebbe rappresentare il cambiamento ai ceti dirigenti dei partiti cofondatori, e che pertanto va preferito a Franceschini ed a Bersani. Un discorso che ho sentito fare anche in favore  dei “piombini” come Civati o per l’astro nascente Serracchiani, campioni del rinnovamento del partito contrapposti all’apparato, appunto. Sarà, ma non posso fare a meno di osservare che questo terribile apparato stritolatore non ha impedito a Marino di diventare (giovanissimo) senatore della repubblica, a Serracchiani e a Civati di diventare parlamentare europea e consigliere regionale. In altre parole la presunta cesura mi pare più proclamata che reale, e va sottolineato che la capacità di costoro di conquistare consensi al di fuori del recinto del pd è tutta da dimostrare.

In attesa quindi che il pd capisca che la vera rifondazione passa per un vero dibattito nel paese e per una vera apertura alla società civile (formula abusata, ma tutt’altro che vuota), e non nelle stanze e nelle stanzette dove i dirigenti ed i sottodirigenti discutono di poltrone e di poltroncine, porterò i miei due euro per deporre la scheda bianca. Amen.


Le primarie del pd.

ottobre 23, 2009

Votate! E ricordate di cliccare più volte l’opzione voluta per avere certezza della registrazione del vostro voto.

Nei commenti è aperto il dibattito fra i sostenitori delle varie scelte e dei diversi candidati.


Ci salveranno le teste di minchia?

ottobre 10, 2009

La puntata di Annozero di giovedì scorso ha avuto molti pregi, primo fra tutti quello di rivelare agli italiani (i quali, ne sono sicuro, lo ignoravano) l’esistenza di una trattativa fra Cosa Nostra e lo Stato italiano (impersonato da soggetti istituzionali al momento imprecisati) per restaurare la pax mafiosa dopo la sentenza definitiva del maxiprocesso di Palermo (gennaio 1992). Trattativa cui lo Stato fu indotto dalla cupola con le stragi del 1992 (Capaci e via d’Amelio) e del 1993 (Roma, Milano, Firenze).

Ma personalmente ho trovato di enorme interesse ascoltare le parole vive di Massimo Ciancimino (di cui conoscevo solo il volto ed il contenuto riassunto di alcune deposizioni) che, seppur distillate, descrivono nitidamente il clima mafioso della politica palermitana. Lo si è visto rappresentare il proprio terrore nel solo nominare “l’ingegner Lo Verde” (cioè Bernardo Provenzano), ospite abituale del padre, anche nella di lui casa romana, fino a pochi giorni prima della morte, avvenuta nel 2002. “Queste sono cose dalle quali non ti posso difendere nemmeno io” avrebbe confidato al giovane quartogenito don Vito, parlando dei suoi rapporti con il capo dei corleonesi. E poi le visite dei grandi andreottiani siciliani, i Salvo, Lima e Gioia, già negli anni settanta e ottanta, quando Ciancimino padre era un intoccabile e chi osava indicarlo come un mafioso (Pino Arlacchi su tutti) veniva descritto e deriso come visionario.

Ma la frase più illuminante è stata per me quella che Massimo Ciancimino ha attribuito al padre allorquando questi si trovò per le prima volta fra le mani il “papello”, ovvero l’elenco in dodici punti che Salvatore Riina stilò come richieste allo Stato per far cessare le stragi che stavano insanguinando il paese: “la solita testa di minchia!”.

Così Ciancimino considerava il capo della Cupola, e non deve meravigliare. Se gli italiani, anche i più distratti, hanno dovuto prendere atto dell’esistenza di Cosa Nostra e della sua pericolosità  e se la magistratura ha potuto affondare alcuni colpi contro di essa, infatti, lo si deve proprio, indirettamente, alla “solita testa di minchia”. Fu lui ha volere ed a condurre la sanguinosissima guerra di mafia degli anni ottanta che, con lo sterminio delle famiglie palermitane, consentì ai periferici corleonesi di spodestare Stefano Bontate ed assumere la guida di Cosa Nostra. Ma in conseguenza di ciò Buscetta (unico sopravvissuto della sua famiglia) decise di raccontare la struttura della mafia siciliana a Giovanni Falcone cosicché, da allora, un fenomeno giudiziariamente pressocché sconosciuto ed impenetrabile divenne intelligibile agli investigatori. Ne seguì, appunto, il maxiprocesso di Palermo che sancì storicamente l’esistenza di una potentissima organizzazione criminale con sede a Palermo, denominata Cosa Nostra, attiva su scala internazionale.

Senza la “testa di minchia”, probabilmente, la mafia siciliana sarebbe rimasta quella struttura sommersa che cerca in tutti i modi di tornare ad essere, invisibile o semi-invisibile agli italiani, alla polizia ed ai magistrati. Ora che Riina è ristretto, Cosa Nostra si guarda bene dall’usare la violenza contro poliziotti o magistrati, consapevole che un atto di tal genere azzererebbe tutti gli sforzi di mimetizzazione condotti fino ad oggi per riallacciare gli indispensabili legami con il mondo politico nazionale e locale.

Legami che però vengono in parte svelati proprio da Massimo Ciancimino, il quale ci racconta che gli ufficiali dei Carabinieri che incontravano il padre (inteso come interfaccia di Riina e di Provenzano) vantavano coperture politiche nelle persone, presumibilmente, di Nicola Mancino e di Virginio Rognoni,  forse di Luciano Violante e di chissà chi altri. Che Massimo Ciancimino non sia un mafioso lo si deduce proprio da questo: i veri mafiosi non parlano mai, e se lo fanno (come collaboratori, per alleviare le conseguenze delle proprie condanne) riferiscono solamente dei fatti di sangue, della struttura “militare”, non certo dei rapporti con la politica senza i quali Cosa Nostra muore. Per cui Massimo Ciancimino, pur fra mille esitazioni, ci sta dando informazioni preziosissime su come decifrare il sistema di potere criminale che ci affligge. Ci offre una speranza – piccola, ma non nulla – di comprendere la natura profonda della mafia e di finalmente sconfiggerla.

E allora mi chiedo cosa penserebbe don Vito di questi racconti del suo quartogenito. Probabilmente una cosa sola: “che figlio testa di minchia!”.


Incostituzionalità del lodo Alfano/2.

ottobre 7, 2009

Fra le tante sciocchezze che circolano in queste ore (Di Pietro e Berlusconi avanti a tutti di svariate lunghezze) ho sentito anche una cosa con qualche elemento di verità: la Corte ha smentito se stessa.

E ciò perchè, secondo gli estensori, il lodo Alfano sarebbe stato scritto apportando al suo antesignano lodo Schifani le modifiche indicate dalla sentenza della Corte che lo dichiarò incostituzionale. Scrissi qui che la Corte usò con il lodo Schifani la mano di velluto, apprezzandone lo spirito ispiratore ma bocciandolo per questioni, per così dire, secondarie. Probabilmente i giudici dell’epoca non potevano immaginare che una maggioranza parlamentare potesse essere così sfrontata da ripresentare in fotocopia una legge già bocciata. Per tale motivo i giuristi del Cavaliere trovarono gli spiragli per riproporre l’immunità per le alte cariche. E allora (faccio un’ipotesi, perchè si dovranno attendere le motivazioni) la Corte ha voluto probabilmente stabilire senza esitazioni due cose: 1) l’articolo 3 della Costituzione stabilisce un principio fondamentale, non è stato scritto per ragioni estetiche; 2) riproporre una legge già giudicata incostituzionale non è cosa gradita ai giudici supremi. Insomma, ci avete rotto le scatole con i vostri intrighi e col vostro diritto infantile, improvvisato e farlocco.

Per inciso, a difendere questo lodo Alfano c’era l’immancabile avvocato Pecorella, già autore della incostituzionale “legge Pecorella” sull’inappellabilità delle sentenze da parte del Procuratore Generale e già candidato a far parte della stessa Corte.  Complimenti.

E comunque una cosa si può dire: Napolitano avrebbe dovuto rifiutarsi di firmare in prima istanza la legge Alfano. Essendo la copia di un testo già bocciato, poteva permetterselo e obbligare la maggioranza a riproporlo forzosamente. Tante delle critiche che si fanno al Capo dello Stato sono immotivate, infondate ed inopportune. Ma su questo punto fu troppo filogovernativo, anche perchè, forse, si era ad inizio legislatura, in piena “luna di miele” fra premier ed elettorato.


La piazza contro un giudice.

ottobre 5, 2009

La pellicola “Il caimano” si chiudeva con le immagini allusive di una rivolta di piazza dei seguaci del presidente del consiglio in carica contro il tribunale che aveva appena emesso una sentenza di condanna nei suoi confronti. Una scena lugubre ed inquietante, che tutti noi abbiamo tentato di esorcizzare.

Ma in questo autunno 2009 la premonizione morettiana sembra materializzarsi sotto forma di una evocata manifestazione di piazza contro la sentenza del tribunale di Milano (sezione civile) che ha condannato la Fininvest a risarcire con 750 milioni di euro il danno patito dalla Cir di De Benedetti in conseguenza della corruzione giudiziaria che fruttò al Cavaliere il controllo della Mondadori.

E qui una prima riflessione si impone. La causa civile appena conclusa (in primo grado) non ha stabilito le responsabilità delle persone coinvolte, ma ha solamente quantificato il danno. Le responsabilità furono accertate dal tribunale penale che condannò Previti come corruttore ed il giudice Metta come corrotto. Silvio Berlusconi fu prosciolto per intervenuta prescrizione dalla Corte d’Appello di Milano e per questo cantò vittoria: “assolto”; “dimostrata la persecuzione giudiziaria della procura…”, “finalmente provata la mia innocenza!..” e via di questo passo. Ora: è una ben strana razza di innocente quello che viene condannato a pagare alla vittima millecinquecento miliardi di lire.  Basterebbe questo a sbugiardare il Cavaliere su quella che è stata la sua linea in materia giudiziaria. Neppure le bugie sulle frequentazioni femminili superano il livello di menzogna raggiunto da Berlusconi sui suoi processi al tribunale di Milano. Dovrebbe ora essere evidente a tutti che il suo impero economico riposa sul crimine, in questo caso la corruzione giudiziaria.

E capisco anche il suo nervosismo, perché millecinquecento miliardi di lire liquidi, sull’unghia, non sono una bazzecola, e possono mettere in difficoltà anche un gruppo come il suo, senza contare che si tratta dei soli danni patrimoniali. La quantificazione dei danni non patrimoniali è stata rimessa ad altra causa che dovrà iniziare ora.

Senza dubbio Fininvest chiederà la sospensiva e leggo che “presumibilmente, vista l’entità dell’importo, la corte d’appello la concederà” (Il Fatto). Sarà, ma un simile argomento potrebbe anche essere ribaltato: considerato che De Benedetti fu scippato illegalmente della Mondadori nel 1991, ed avendo dovuto sottostare ad un calvario giudiziario durato quasi dieci anni per vedere riconosciuta (almeno in parte) la verità, la corresponsione del risarcimento dovrebbe essere disposta senza indugio.

Ma il punto non è qui: la spregiudicatezza di Berlusconi e dei suoi non si fa scrupoli di chiamare in piazza il Popolo delle Libertà contro una sentenza (per di più di natura civile), un episodio mai accaduto. Mai si sono viste manifestazioni di piazza contro decisioni dei giudici. Pure in un paese come il nostro, insofferente alla giurisdizione, dove il concetto di “legalità” viene largamente evocato ma scarsamente praticato, non si era mai arrivati a tanto. Processi in televisione ne abbiamo visti, in piazza mai.


Il fattore di Arcore 2.

ottobre 4, 2009

Segue, sempre dal Fatto.

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Seicentomila miliardi di lire.

ottobre 3, 2009

E’ l’equivalente nella nostra vecchia valuta dei capitali detenuti all’estero da italiani, secondo le stime del governo e che esso intende far rientrare con lo scudo fiscale appena approvato dal Parlamento. Un patrimonio pari ad un quinto del debito pubblico nazionale.

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Il fattore di Arcore.

ottobre 2, 2009

Salvo da “Il Fatto” di oggi.

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Sabato 26 settembre.

settembre 28, 2009

Non serve che vi racconti il corteo, è facile immaginarlo o vederne le immagini su youtube: fra le mille e le duemila persone, con un libretto rosso in mano, che hanno camminato da piazza Bocca della Verità fino a piazza Navona, passando per piazza Venezia e per via delle Botteghe Oscure. Non serve che vi riassuma gli interventi perché trovate anche quelli; né posso discuterli o spiegarli perché sarebbe o lungo o riduttivo ed in alcuni casi inutile o per me impossibile.

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