Rito accusatorio o inquisitorio?

codice1

Nel passaggio da Regno a Repubblica, l’Italia conservò quasi integralmente il corpo legislativo, ed in particolare i codici che regolano la giurisdizione ordinaria: Codice penale, Codice civile, Codice di procedura penale, Codice di procedura civile e Legge fallimentare. Si trattava di testi promulgati nel periodo fascista (1930 per la materia penale, 1942 per quella civile e fallimentare) ma nell’impostazione generale non erano fascisti, bensì di stampo liberale, in conformità con la tradizione giuridica italiana. Il Regime impose alcuni tasselli propriamente fascisti, la cui abrogazione nell’immediato dopoguerra consegnò alla magistratura un complesso di leggi sostanzialmente liberale.

Quel complesso normativo è arrivato ad oggi con poche modifiche (una delle più significative riguarda il diritto di famiglia e, più recentemente, si è intervenuti sulla Legge fallimentare) salvo la totale riscrittura del Codice di procedura penale. Il Codice di procedura penale Rocco del 1930 venne novellato negli anni 50 per mano di Giovanni Leone, per poi essere abrogato nel 1989 e sostituito con il nuovo codice Vassalli.

Alla base di questa radicale riscrittura vi è il passaggio dal rito cosiddetto inquisitorio, comune ai paesi dell’Europa continentale, a quello cosiddetto accusatorio, tipico della cultura anglosassone ed in particolare di quella statunitense. Nel primo, l’accertamento delle responsabilità avviene nel corso dell’istruttoria, condotta dal Giudice istruttore e dalla Polizia Giudiziaria; nel secondo avviene nel corso del dibattimento, mentre quella che era l’istruttoria è sostituita dall’indagine preliminare, condotta dal Pubblico ministero e dalla Polizia giudiziaria.

La ragione di tale modifica risiedeva nell’avvertita esigenza di dotarsi di un processo che garantisse maggiormente i diritti dell’indagato/imputato, sottraendolo allo strapotere del Giudice istruttore, il quale aveva il dovere/potere di condurre l’inchiesta, di formulare l’imputazione e di consegnare al Giudice di merito un processo preconfezionato, nel corso del quale non si celebrava un vero dibattimento: gli atti dell’istruttoria erano prove, ed i difensori, per esempio, non potevano formulare domande direttamente ai testimoni, i quali avevano l’obbligo di confermare le deposizioni rese in istruttoria, pena l’arresto. Il Pubblico ministero aveva una funzione quasi esclusivamente requirente, ma il difensore si trovava quasi disarmato davanti al Giudice (istruttore o di merito, figure che addirittura potevano talvolta coincidere!) sicché una modifica in senso garantista era largamente avvertita.

Il processo di riforma in tal senso iniziò già negli anni settanta, ma fu bloccato dall’emergenza terrorismo, fino alla svolta del 1989, con l’introduzione del nuovo codice.

Con esso si passò ad un sistema (detto appunto accusatorio) che assegna al Pubblico ministero due funzioni: quella inquirente (indagine preliminare) e quella requirente (richiesta di giudizio e di condanna), ponendo il Giudice in una posizione di terzietà fra l’accusa e la difesa. Il Giudice per le indagini preliminari “sorveglia” il Pubblico ministero nello svolgimento dell’inchiesta, nel corso della quale vengono raccolti non prove ma elementi di prova. Il Giudice di merito dirige il dibattimento in aula, ispirato alla logica del contraddittorio fra le parti (l’accusa, cioè il PM, e la difesa) nel corso del quale si forma la prova.

Le domande che è lecito porsi sono due: 1) era possibile avere un sistema più garantista mantenendo il sistema inquisitorio? 2) Il nuovo codice ci ha effettivamente consegnato un meccanismo efficiente e più garantista?

Ovviamente chi scrive non ha risposte certe da dare, ma questo post e quelli successivi hanno la funzione di dar forza alle seguenti possibili risposte: 1) forse sì. 2) Forse no.

Distinguendo per capitoli (che tratterò separatamente) vedo nel sistema corrente una serie di criticità, che sintetizzo di seguito.

  1. La durata abnorme dei procedimenti, come conseguenza del tipo di rito.
  2. L’abuso dei riti alternativi e l’introduzione di istituti discutibili come l’imputazione coatta.
  3. L’assurdo logico costituito dal rito abbreviato.
  4. L’eccesso di potere in capo al Pubblico Ministero, con ricorrente richiesta di separazione delle carriere.
  5. La falcidia della prescrizione sui procedimenti penali.
  6. L’inadeguatezza del rito alle richieste di verità, oltre che di giustizia, che una società evoluta pone alla giurisdizione penale.
  7. La scarsa se non nulla tutela delle persone offese dal reato.
  8. Le anomalie dell’uso extragiudiziale (giornalistico e politico-propagandistico) degli atti di indagine, quali l’avviso di garanzia e le intercettazioni.
  9. L’introduzione delle indagini difensive ed i grandi costi di difesa, che producono una giustizia di censo.
  10. La svalutazione del ruolo del giudice e l’incongruità della sua terzietà

1 Responses to Rito accusatorio o inquisitorio?

  1. […] Inizio ora una serie di post dedicati alla comparazione fra il rito inquisitorio ed accusatorio, cercando di illustrare le dieci criticità dell’attuale procedura penale che ho elencato qui. […]

Scrivi una risposta a Rito accusatorio e durata dei processi | Sentieri e Pensieri Cancella risposta