Art. 420 ter c.p.p.

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L’articolo 420 ter del codice di procedura penale attualmente in vigore nel nostro paese disciplina il comportamento del giudice del dibattimento nel processo penale in caso di assenza dalle udienze dell’imputato o del suo difensore. Il testo è il seguente.

Art.420 ter (Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore)
1. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta all’udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d’ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l’avviso all’imputato, a norma dell’articolo 419, comma 1.
2. omissis.
3. omissis.
4. omissis.
5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

In parole povere, se il difensore dell’imputato è impedito a partecipare al processo, il processo non si può fare. E la vittima del reato, sia o no costituita parte civile, non può far altro che annotarsi la data della nuova udienza che spesso viene fissata dopo alcuni mesi. Ma cosa si intende per legittimo impedimento del difensore? In genere il Giudice deve valutare se la richiesta dell’avvocato è fondata o no, ma il principio del favor rei lo induce ad interpretare la norma in favore dell’imputato, accogliendo la richiesta del difensore. Di certo è considerato legittimo impedimento l’impegno innanzi ad una magistratura superiore. Per intenderci, se per un certo giorno il difensore è chiamato a patrocinare una causa innanzi alla Corte di Cassazione, in quella data tutte le udienze che ha in un Tribunale non si possono tenere. Verrebbe da dire che è giusto. Ognuno ha diritto alla miglior difesa possibile, e quindi ha diritto a scegliersi l’avvocato che vuole e ad essere difeso da lui in persona, senza essere condizionato dai suoi impegni.

Ma, per puro gusto di scuola, azzardiamo una reductio ad absurdum del diritto. Supponiamo che tutti gli imputati d’Italia nominino lo stesso difensore (non esiste una legge che lo vieta): egli sarà sempre comunque impegnato, e quindi impedito a partecipare alle udienze. Quindi i processi non potranno mai celebrarsi.

E’ chiaro che si tratta di una provocazione, ma nella realtà è vero che assumere un difensore stracarico di clienti offre più possibilità di dilazionare il processo indefinitamente. Sta al senso di responsabilità degli avvocati non abusare del diritto previsto dall’art. 420 ter c.p.p., ma questo significa affidare il funzionamente della macchina giudiziaria alla buona volontà degli imputati (sic!). Al di là di questo, dal punto di vista logico, pare possibile che un ordinamento preveda al proprio interno una norma che, anche solo in via ipotetica, ne impedisce il funzionamento? E se ne esiste una, quante altre ce ne sono?

Infatti il codice di procedura penale così viene interpretato: un articolato di opzioni che consentono, come si usa dire, di difendersi dal processo e non nel processo. Questa è una.

4 Responses to Art. 420 ter c.p.p.

  1. mollica ha detto:

    Mi sento proprio una mollica quando leggo il tuo blog. Ciao.

  2. […] impedimento Il legittimo impedimento è un istituto presente nel codice di procedura penale (art. 420ter) che permette, solo in alcuni casi, all’imputato di giustificare la propria assenza durante un […]

  3. monello ha detto:

    bene, grazie per il consiglio. da oa inpoi solo cassazionisti e vai di prescrizione.

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