Il disegno di legge sul cosiddetto processo breve è reperibile a questo indirizzo URL:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00444659.pdf
E’ comunque preferibile attingere alle sintesi, per esempio questa:
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_7615.asp
Si tratta di una legge a mio parere incostituzionale in quanto vìola il principio di uguaglianza davanti alla legge.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
A solo titolo di esempio sottolineo solamente qualche punto. E’ evidente che laddove la legge prevede l’applicazione dell’estinzione del processo in base ai precedenti penali del reo, essa discrimina il trattamento penale dell’imputato e della persona offesa in ragione della condizione personale del primo: se esso è incensurato si applica la legge sul processo breve (e quindi si disapplica di fatto la legge penale), se invece è pregiudicato no. Se una persona resta vittima di una truffa, come si può ragionevolmente spiegare – senza violare la logica ed il naturale senso di equità che sottende all’articolo 3 – che il suo diritto ad avere riparazione del danno dipende dall’essere il truffatore incensurato o meno?
Anche l’applicazione differenziale per tipologia di reato viola l’articolo 3. Nel nostro ordinamento (come in quasi tutti quelli avanzati, peraltro) la procedura penale è la stessa (salvo rarissime eccezioni) per qualsiasi tipo di reato. La ragione è semplice. Il processo penale (e quindi il codice di procedura che lo regolamenta) ha una funzione primaria: impedire che venga condannato un innocente, ovvero che una persona venga condannata per un delitto più grave di quello effettivamente commesso. Soggettivamente, dal punto di vista dell’imputato innocente, poco rileva la gravità del fatto contestato, poiché accusare e condannare un innocente è un sopruso intollerabile anche se il reato e la pena sono lievi. Per tale ragione le garanzie processuali sono le medesime per tutti, e non esiste una loro gradazione in base alla gravità del fatto contestato; quindi ogni norma procedurale che discrimina fra reato e reato è tendenzialmente iniqua e incostituzionale. La maggiore gravità deve riflettersi unicamente sull’entità della pena e non già sulla forma processuale, poiché essa deve rimanere neutra rispetto alle caratteristiche dell’imputato e dei capi di imputazione.
Per rendere evidente la fondatezza di questo argomento, si pensi ad un processo per estorsione a carico di un incensurato. Poiché la pena massima edittale è di dieci anni, il progetto di legge non trova applicazione e pertanto è legittimo attendersi sentenza di primo grado anche ecceduti i due anni previsti dal ddl. Ma supponiamo che, nel corso del dibattimento, emerga che il fatto commesso sia di fattispecie meno grave – per esempio esercizio arbitrario delle proprie ragioni – alla quale si applica il principio del processo breve. Si arriverebbe quindi ad una sentenza di proscioglimento per eccessiva durata anche molto dopo il secondo e ci troveremmo di fronte ad una somma di ingiustizie. Il processo è durato oltre il limite di legge previsto per il reato, con danno per l’imputato che aveva diritto ad essere prosciolto dopo due anni; ma la parte civile è rimasta ugualmente in giudizio (a proprie spese ed in attesa di una riparazione) senza ottenere alcun riscontro poiché si è giunti a proscioglimento.
Per confermare il giudizio di iniquità ed irrazionalità, si pensi ad un reato commesso in concorso da due soggetti di cui solamente uno incensurato. Per esso diverrebbe possibile l’estinzione del reato per eccessiva durata del processo, mentre per il concorrente pregiudicato si andrebbe avanti fino a condanna. Un’ingiustizia, un’assurdità, una boiata pazzesca.
Siamo evidentemente nel terreno (irrazionalità ed irragionevolezza) nel quale si cade inevitabilmente quando si definiscono norme che derogano al principio di generalità e di astrattezza, e l’irrazionalità e l’irragionevolezza delle norme sono state più volte adottate dalla Corte Costituzionale come elementi di incostituzionalità.
A mio modo di vedere il ddl viola anche il proncipio di legalità previsto dai seguenti articoli.
Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Scusatemi se sono brutale.
L’articolo 24 dice che Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi. Non dice tutti possono agire in giudizio per farsi menare per il naso e ridere in faccia per tutta la vita. Perché questo accadrebbe in decine di migliaia di processi che andrebbero in fumo per impossibilità di concludere il dibattimento in tempo utile, con sommo scorno (e spesa inutile) della parte civile (che quasi sempre coincide con la persona offesa o vittima del reato) e massimo giubilo del colpevole. Il principio che si vuole introdurre avrà il solo effetto di moltiplicare gli artifici dilatori delle difese al fine di protrarre il dibattimento, con esito estintivo certo in tutti i processi che presentano una qualche articolazione per via del numero degli imputati, dei testimoni, dei periti, delle parti civili o dei capi di imputazione ovvero per la complessità tecnica per l’accertamento degli stessi. Si pensi ai processi per disastro colposo (e omicidio e/o lesioni colposi) da celebrarsi a L’Aquila per i crolli del terremoto. Le responsabilità penali sono individuabili a mezzo di complesse e vastissime perizie tecniche che devono essere esperite nel corso del dibattimento, poiché gli atti dell’indagine preliminare compiuti dalla procura sono utilizzabili come mezzo di prova e non già come prova. E’ quest’ultimo uno dei possibili strumenti dilatori inaggirabili introdotti nel processo penale come conseguenza dell’inserimento in Costituzione del cosiddetto “giusto processo” (l’ennesimo slogan berlusconiano che nasconde una trappola per la magistratura ed una frode per tutti noi) avvenuto con il colpevole concorso del centrosinistra.
E non posso non ribadire quanto da me già scritto più volte. Al momento di riformare l’art. 111 Cost: (ora detto appunto “giusto processo”) non costava molto aggiungere un semplice comma di questo tenore: “il processo assicura un equo risarcimento alla persona offesa dal reato”. Ma ai sommi giureconsulti che albergano nel nostro Parlamento non è passato nemmeno per la testa. Abituati come sono a frequentare od essere imputati, per loro il processo è una questione privata fra l’indagato/imputato e la magistratura.
I succitati articoli della Costituzione hanno chiara ispirazione garantista, ma, come ben si vede, possono e devono essere interpretati non come vantaggi unilaterali per i colpevoli (così come le leggi volute dal centrodestra berlusconiano) ma anche come obblighi per lo Stato di esercitare la legge penale. Nello spirito dei costituenti il significato del primo comma dell’art. 25 era il seguente. Nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale precostituito per legge ed affidato ad altro giudice deciso dal governo. Il pensiero andava ai tribunali speciali voluti per processare gli antifascisti. Ma è evidente che così può rileggersi: nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale precostituito per legge e lasciato libero di fare quel c. che gli pare. Perché va detto che questo avverrebbe per quasi tutti gli incensurati imputati di reati per i quali vale il processo breve.
I costituenti, che pure ne avevano viste di tutti i colori, non potevano certo immaginare che una banda di mafiosi e di camorristi si sarebbe impadronita della maggioranza parlamentare, ma tuttavia hanno fissato principi comunque applicabili.
Queste considerazioni si integrano con l’evidente irrazionalità ed irragionevolezza che pervadono il ddl e che, come detto, sono criteri ripetutamente assunti a base del giudizio di incostituzionalità.
Di certo i giudici costituzionali, qualora chiamati a giudicare questa legge (nella sciagurata ipotesi della sua entrata in vigore), non potranno usare gli argomenti ed i termini che ho usato io. Ma sono sicuro che pensano le stesse cose che ho scritto e troveranno il modo per esprimerlo in forma acconcia. D’altronde su questo blog scrissi più volte di essere certo della bocciatura del lodo Alfano e così è stato.
Pubblicato da sandro zagatti
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