Incostituzionalità del processo breve.

Novembre 20, 2009

Il disegno di legge sul cosiddetto processo breve è reperibile a questo indirizzo URL:

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00444659.pdf

E’ comunque preferibile attingere alle sintesi, per esempio questa:

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_7615.asp

Si tratta di una legge a mio parere incostituzionale in quanto vìola il principio di uguaglianza davanti alla legge.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

A solo titolo di esempio sottolineo solamente qualche punto. E’ evidente che laddove la legge prevede l’applicazione dell’estinzione del processo in base ai precedenti penali del reo, essa discrimina il trattamento penale dell’imputato e della persona offesa in ragione della condizione personale del primo: se esso è incensurato si applica la legge sul processo breve (e quindi si disapplica di fatto la legge penale), se invece è pregiudicato no. Se una persona resta vittima di una truffa, come si può ragionevolmente spiegare – senza violare la logica ed il naturale senso di equità che sottende all’articolo 3 – che il suo diritto ad avere riparazione del danno dipende dall’essere il truffatore incensurato o meno?

Anche l’applicazione differenziale per tipologia di reato viola l’articolo 3. Nel nostro ordinamento (come in quasi tutti quelli avanzati, peraltro) la procedura penale è la stessa (salvo rarissime eccezioni) per qualsiasi tipo di reato. La ragione è semplice. Il processo penale (e quindi il codice di procedura che lo regolamenta) ha una funzione primaria: impedire che venga condannato un innocente, ovvero che una persona venga condannata per un delitto più grave di quello effettivamente commesso. Soggettivamente, dal punto di vista dell’imputato innocente, poco rileva la gravità del fatto contestato, poiché accusare e condannare un innocente è un sopruso intollerabile anche se il reato e la pena sono lievi. Per tale ragione le garanzie processuali sono le medesime per tutti, e non esiste una loro gradazione in base alla gravità del fatto contestato; quindi ogni norma procedurale che discrimina fra reato e reato è tendenzialmente iniqua e incostituzionale. La maggiore gravità deve riflettersi unicamente sull’entità della pena e non già sulla forma processuale, poiché essa deve rimanere neutra rispetto alle caratteristiche dell’imputato e dei capi di imputazione.

Per rendere evidente la fondatezza di questo argomento, si pensi ad un processo per estorsione a carico di un incensurato. Poiché la pena massima edittale è di dieci anni, il progetto di legge non trova applicazione e pertanto è legittimo attendersi sentenza di primo grado anche ecceduti i due anni previsti dal ddl. Ma supponiamo che, nel corso del dibattimento, emerga che il fatto commesso sia di fattispecie meno grave – per esempio esercizio arbitrario delle proprie ragioni – alla quale si applica il principio del processo breve. Si arriverebbe quindi ad una sentenza di proscioglimento per eccessiva durata anche molto dopo il secondo e ci troveremmo di fronte ad una somma di ingiustizie. Il processo è durato oltre il limite di legge previsto per il reato, con danno per l’imputato che aveva diritto ad essere prosciolto dopo due anni; ma la parte civile è rimasta ugualmente in giudizio (a proprie spese ed in attesa di una riparazione) senza ottenere alcun riscontro poiché si è giunti a proscioglimento.

Per confermare il giudizio di iniquità ed irrazionalità, si pensi ad un reato commesso in concorso da due soggetti di cui solamente uno incensurato. Per esso diverrebbe possibile l’estinzione del reato per eccessiva durata del processo, mentre per il concorrente pregiudicato si andrebbe avanti fino a condanna. Un’ingiustizia, un’assurdità, una boiata pazzesca.

Siamo evidentemente nel terreno (irrazionalità ed irragionevolezza) nel quale si cade inevitabilmente quando si definiscono norme che derogano al principio di generalità e di astrattezza, e l’irrazionalità e l’irragionevolezza delle norme sono state più volte adottate dalla Corte Costituzionale come elementi di incostituzionalità.

A mio modo di vedere il ddl viola anche il proncipio di legalità previsto dai seguenti articoli.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Scusatemi se sono brutale.

L’articolo 24 dice che Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi. Non dice tutti possono agire in giudizio per farsi menare per il naso e ridere in faccia per tutta la vita. Perché questo accadrebbe in decine di migliaia di processi che andrebbero in fumo per impossibilità di concludere il dibattimento in tempo utile, con sommo scorno (e spesa inutile) della parte civile (che quasi sempre coincide con la persona offesa o vittima del reato) e massimo giubilo del colpevole. Il principio che si vuole introdurre avrà il solo effetto di moltiplicare gli artifici dilatori delle difese al fine di protrarre il dibattimento, con esito estintivo certo in tutti i processi che presentano una qualche articolazione per via del numero degli imputati, dei testimoni, dei periti, delle parti civili o dei capi di imputazione ovvero per la complessità tecnica per l’accertamento degli stessi. Si pensi ai processi per disastro colposo (e omicidio e/o lesioni colposi) da celebrarsi a L’Aquila per i crolli del terremoto. Le responsabilità penali sono individuabili a mezzo di complesse e vastissime perizie tecniche che devono essere esperite nel corso del dibattimento, poiché gli atti dell’indagine preliminare compiuti dalla procura sono utilizzabili come mezzo di prova e non già come prova. E’ quest’ultimo uno dei possibili strumenti dilatori inaggirabili introdotti nel processo penale come conseguenza dell’inserimento in Costituzione del cosiddetto “giusto processo” (l’ennesimo slogan berlusconiano che nasconde una trappola per la magistratura ed una frode per tutti noi) avvenuto con il colpevole concorso del centrosinistra.

E non posso non ribadire quanto da me già scritto più volte. Al momento di riformare l’art. 111 Cost: (ora detto appunto “giusto processo”) non costava molto aggiungere un semplice comma di questo tenore: “il processo assicura un equo risarcimento alla persona offesa dal reato”. Ma ai sommi giureconsulti che albergano nel nostro Parlamento non è passato nemmeno per la testa. Abituati come sono a frequentare od essere imputati, per loro il processo è una questione privata fra l’indagato/imputato e la magistratura.

I succitati articoli della Costituzione hanno chiara ispirazione garantista, ma, come ben si vede, possono e devono essere interpretati non come vantaggi unilaterali per i colpevoli (così come le leggi volute dal centrodestra berlusconiano) ma anche come obblighi per lo Stato di esercitare la legge penale. Nello spirito dei costituenti il significato del primo comma dell’art. 25 era il seguente. Nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale precostituito per legge ed affidato ad altro giudice deciso dal governo. Il pensiero andava ai tribunali speciali voluti per processare gli antifascisti. Ma è evidente che così può rileggersi: nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale precostituito per legge e lasciato libero di fare quel c. che gli pare. Perché va detto che questo avverrebbe per quasi tutti gli incensurati imputati di reati per i quali vale il processo breve.

I costituenti, che pure ne avevano viste di tutti i colori, non potevano certo immaginare che una banda di mafiosi e di camorristi si sarebbe impadronita della maggioranza parlamentare, ma tuttavia hanno fissato principi comunque applicabili.

Queste considerazioni si integrano con l’evidente irrazionalità ed irragionevolezza che pervadono il ddl e che, come detto, sono criteri ripetutamente assunti a base del giudizio di incostituzionalità.

Di certo i giudici costituzionali, qualora chiamati a giudicare questa legge (nella sciagurata ipotesi della sua entrata in vigore), non potranno usare gli argomenti ed i termini che ho usato io. Ma sono sicuro che pensano le stesse cose che ho scritto e troveranno il modo per esprimerlo in forma acconcia. D’altronde su questo blog scrissi più volte di essere certo della bocciatura del lodo Alfano e così è stato.


La piazza contro un giudice.

Ottobre 5, 2009

La pellicola “Il caimano” si chiudeva con le immagini allusive di una rivolta di piazza dei seguaci del presidente del consiglio in carica contro il tribunale che aveva appena emesso una sentenza di condanna nei suoi confronti. Una scena lugubre ed inquietante, che tutti noi abbiamo tentato di esorcizzare.

Ma in questo autunno 2009 la premonizione morettiana sembra materializzarsi sotto forma di una evocata manifestazione di piazza contro la sentenza del tribunale di Milano (sezione civile) che ha condannato la Fininvest a risarcire con 750 milioni di euro il danno patito dalla Cir di De Benedetti in conseguenza della corruzione giudiziaria che fruttò al Cavaliere il controllo della Mondadori.

E qui una prima riflessione si impone. La causa civile appena conclusa (in primo grado) non ha stabilito le responsabilità delle persone coinvolte, ma ha solamente quantificato il danno. Le responsabilità furono accertate dal tribunale penale che condannò Previti come corruttore ed il giudice Metta come corrotto. Silvio Berlusconi fu prosciolto per intervenuta prescrizione dalla Corte d’Appello di Milano e per questo cantò vittoria: “assolto”; “dimostrata la persecuzione giudiziaria della procura…”, “finalmente provata la mia innocenza!..” e via di questo passo. Ora: è una ben strana razza di innocente quello che viene condannato a pagare alla vittima millecinquecento miliardi di lire.  Basterebbe questo a sbugiardare il Cavaliere su quella che è stata la sua linea in materia giudiziaria. Neppure le bugie sulle frequentazioni femminili superano il livello di menzogna raggiunto da Berlusconi sui suoi processi al tribunale di Milano. Dovrebbe ora essere evidente a tutti che il suo impero economico riposa sul crimine, in questo caso la corruzione giudiziaria.

E capisco anche il suo nervosismo, perché millecinquecento miliardi di lire liquidi, sull’unghia, non sono una bazzecola, e possono mettere in difficoltà anche un gruppo come il suo, senza contare che si tratta dei soli danni patrimoniali. La quantificazione dei danni non patrimoniali è stata rimessa ad altra causa che dovrà iniziare ora.

Senza dubbio Fininvest chiederà la sospensiva e leggo che “presumibilmente, vista l’entità dell’importo, la corte d’appello la concederà” (Il Fatto). Sarà, ma un simile argomento potrebbe anche essere ribaltato: considerato che De Benedetti fu scippato illegalmente della Mondadori nel 1991, ed avendo dovuto sottostare ad un calvario giudiziario durato quasi dieci anni per vedere riconosciuta (almeno in parte) la verità, la corresponsione del risarcimento dovrebbe essere disposta senza indugio.

Ma il punto non è qui: la spregiudicatezza di Berlusconi e dei suoi non si fa scrupoli di chiamare in piazza il Popolo delle Libertà contro una sentenza (per di più di natura civile), un episodio mai accaduto. Mai si sono viste manifestazioni di piazza contro decisioni dei giudici. Pure in un paese come il nostro, insofferente alla giurisdizione, dove il concetto di “legalità” viene largamente evocato ma scarsamente praticato, non si era mai arrivati a tanto. Processi in televisione ne abbiamo visti, in piazza mai.


Seicentomila miliardi di lire.

Ottobre 3, 2009

E’ l’equivalente nella nostra vecchia valuta dei capitali detenuti all’estero da italiani, secondo le stime del governo e che esso intende far rientrare con lo scudo fiscale appena approvato dal Parlamento. Un patrimonio pari ad un quinto del debito pubblico nazionale.

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Sabato 26 settembre.

Settembre 28, 2009

Non serve che vi racconti il corteo, è facile immaginarlo o vederne le immagini su youtube: fra le mille e le duemila persone, con un libretto rosso in mano, che hanno camminato da piazza Bocca della Verità fino a piazza Navona, passando per piazza Venezia e per via delle Botteghe Oscure. Non serve che vi riassuma gli interventi perché trovate anche quelli; né posso discuterli o spiegarli perché sarebbe o lungo o riduttivo ed in alcuni casi inutile o per me impossibile.

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L’Agenda Rossa di Paolo Borsellino.

Settembre 10, 2009

Non sono uno che ama le manifestazioni. Ed in effetti non sono mai andato ad un corteo in vita mia. Non critico né esalto chi lo fa, semplicemente sono iniziative inconciliabili con il mio carattere. O forse sono solo un infingardo, un timido, un pavido, un menefreghista. Non lo so.

Tuttavia quando Salvatore Borsellino ha annunciato sulla sua bacheca che avrebbe organizzato per il 26 settembre a Roma una replica della manifestazione “Agenda Rossa” tenutasi a Palermo il 19 luglio scorso, non ho indugiato a dare la mia adesione e ci sarò.

Molti amici di facebook sanno che si terrà, ma non tutti ne conoscono il significato.

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Ancora sul ddl “sicurezza”.

Maggio 13, 2009

Vi ricordate la mia precedente segnalazione sullo strano emendamento al ddl “sicurezza” che depenalizzava il favoreggiamento in estorsione in caso di “ritrattazione”? Sono andato leggere la versione del ddl uscita dalle commissioni che ora passerà alla Camera (con voto di fiducia). L’articolo (il n. 6) è stato modificato, estendendo la depenalizzazione a tutti i reati! Premesso che non riesco bene a capire cosa significhi “ritrattare un favoreggiamento”, parrebbe di capire che l’effetto sarebbe di rendere non punibile chiunque sia responsabile di favoreggiamento per qualunque reato mediante false dichiarazioni alla polizia giudiziaria o alla magistratura, a patto che, prima della sentenza definitiva sul favoreggiato, ritratti la falsità.

Mi sembra una mostruosa istigazione alla menzogna, alla falsa testimonianza; una intollerabile apertura alla frode processuale. In pratica diventa lecito mentire alla polizia, al pubblico ministero, al giudice. Dopodichè, se tale menzogna e’ sufficiente a scagionare l’indagato/imputato, il risultato che si prefiggeva il favoreggiatore è conseguito e finisce tutto lì. Se, per avventura, la menzogna viene scoperta ed il suo autore incriminato, gli e’ sufficiente ritrattare e cambiare versione: nulla gli accadrà.

Lo trovo vergognoso.


Lettera aperta al Partito Democratico.

Aprile 15, 2009

1. Premessa.

Due mesi alle elezioni europee, sette al congresso. Che fare?

La politica ha come primo compito quello di affrontare i problemi del paese e pertanto si ha il dovere, innanzitutto, di individuarli e di elencarli in ordine di importanza, stabilendo quindi cosa la politica può fare e cosa no.

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Le grandi denunce di Striscia la Notizia.

Aprile 1, 2009

Nella puntata del 1° aprile (e non credo che sia uno scherzo) è andata in onda una delle brillanti denunce di sperpero di denaro pubblico. Questa volta il bersaglio è l’azienda municipale per la raccolta dei rifiuti di Palermo. Una corrispondente di giallo vestito elenca le nequizie del caso: servizio pessimo, tariffe alte, ma soprattutto un bilancio dissestato al limite del fallimento. E per quali motivi? Nessun dubbio: assunzioni clientelari di parenti di politici, consulenze d’oro agli amici ed agli amici degli amici, spese insensate. Insomma: una gestione delle finanze aziendali dissennata. Al punto, ci si dice, che la Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta. Ma, ci informa sempre la brillante signorina, l’indagine verrà sicuramente archiviata perché servirebbe la querela del sindaco di Palermo, in qualità di socio unico dell’azienda municipale. Ed essendo gli amministratori responsabili del dissesto (così ci fanno capire) nominati dalla politica così come il sindaco stesso, la querela non c’è stata.

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Roberto Scarpinato: l’Italia oscena.

Marzo 25, 2009


La legge sulle intercettazioni.

Marzo 3, 2009


Testo di legge sul “testamento biologico”.

Febbraio 14, 2009

Di seguito il testo di legge proposto dalla maggioranza. Si tratta, in sostanza, del divieto di testamento biologico: un testo che definire oscurantista è dir poco. Presenta inoltre svariati elementi di conflitto con l’art. 32 della Costituzione:

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

La posizione del partito democratico su questo argomento, con la sostituzione del sen. Marino con la sen. Bianchi, assomiglia ad una resa davanti all’oscurantismo della maggioranza.

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Decreto sicurezza 1.

Febbraio 8, 2009

Leggo il decreto sicurezza approvato dal Senato della Repubblica. Comincio ovviamente dal primo articolo e mi fermo subito.

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Ddl Senato 733 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
Art. 1.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale )
1. All’articolo 61, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;».
1-bis. La disposizione di cui all’articolo 61, comma 1, numero 11-bis, del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi.
1-bis. All’articolo 376, primo comma, del codice penale dopo le parole: “e 373″ sono inserite le seguenti. “, nonché dall’articolo 378, limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all’articolo 629 del codice penale”.
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Cerco quindi di capire cosa significa il secondo punto 1-bis (ce ne sono due!) andando alla fonte, il codice penale.

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Il Primate della Politica.

Febbraio 5, 2009

E’ chiunque abbia concepito questo testo.

«Disposizioni urgenti in materia di alimentazione ed idratazione».

«In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di fine vita l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere rifiutate dai soggetti interessati o sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».


Perchè solo lo stupro?

Gennaio 28, 2009

Il ministro della Giustizia* Alfano annuncia un emendamento al decreto sicurezza in base al quale le vittime di stupri potranno avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dal proprio reddito.

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Gabriella Nuzzi scrive all’A.N.M.

Gennaio 23, 2009

Merita diffusione le lettera di dimissioni del PM di Salerno, Gabriella Nuzzi dall’Associazione Nazionale Magistrati (dal blog “voglio scendere”).

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Solidarietà a Luigi Apicella.

Gennaio 22, 2009

Il procuratore della Repubblica di Salerno Luigi Apicella è la prima vittima del corso giudiziario tripartisan inaugurato dalla maggioranza di governo, con la complicità dei vertici della magistratura e con il tacito assenso della cosiddetta opposizione. Se un sostituto osa indagare sulla politica, non ci si limita togliergli l’inchiesta ed a trasferirlo (è successo a De Magistris ed ai pm di Salerno), ma si sospende e si priva dello stipendio il suo superiore; reo di non aver impedito ai membri del suo ufficio di aver osato gettare luce sul marcio della politica.

E’ l’Italia che vogliamo?


Parla De Magistris.

Gennaio 20, 2009

Dopo Tescaroli, lascio che a parlare sia l’ex PM di Catanzaro (da Giustizia e Liberta’, via micromega).

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La riforma della giustizia che piacerà a Cosa Nostra.

Gennaio 19, 2009

In certi casi è bene far parlare altri. Questa volta copioeincollo un articolo apparso su micromega del 2 gennaio u.s. a firma di Luca Tescaroli, il magistrato che ha portato a processo gli esecutori della strage di Capaci.

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Ancora sul rito abbreviato.

Gennaio 17, 2009

A Perugia la Corte d’Assise dovrà giudicare due imputati di omicidio dopo che il GUP ha già condannato per il medesimo reato un altro imputato: due processi per lo stesso fatto. Già questo è assurdo, ma da esso nasceranno altre incongrenze: se la ricostruzione dei fatti operata nel secondo processo dovesse essere diversa da quella del primo, che riflessi avrebbe l’un processo sull’altro? Se dal secondo processo dovesse emergere che l’imputato già condannato in realtà è innocente? E la cosa si ripeterà in appello, quando ci saranno ancora due processi.

Mi meraviglia che nessun organo di stampa (vabbè..) e nessun giurista punti il dito contro l’anomalia del rito abbreviato, che in realtà, come questo esempio di Perugia illustra chiaramente, non abbrevia un bel nulla, ma anzi complica le cose e, alla fine, risulta solo essere un regalo ai colpevoli.


La sentenza n. 26972 11.11.2008 delle SS.UU. della Cassazione sul danno esistenziale.

Dicembre 25, 2008

La pubblicazione, avvenuta l’11 novembre scorso, della sentenza n. 26973 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha avuto una eco immediata nei tribunale e negli studi legali, dove era da tempo attesa. I siti specializzati hanno titolato immediatamente in maniera drastica: “La Corte Suprema cancella il danno esistenziale”. Ed in effetti una lettura superficiale del dispositivo induceva a ritenere che le SS.UU. avessero voluto eliminare una categoria di danno non patrimoniale (quella appunto detta “esistenziale”) che si era andata affermando nella prassi giurisdizionale e nella dottrina a partire dalla fine degli anni 90. Il danno esistenziale – per la cui affermazione sul piano dottrinario ha lavorato a lungo ed in profondità Paolo Cendon – si è andato via via affermando per consentire il risarcimento di sofferenze patite da singole persone fisiche in conseguenza di fatti illeciti, nei casi in cui le nozioni ordinarie di danno patrimoniale, danno biologico e danno morale non trovavano applicazione.

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