Riforma della Giustizia.

Novembre 16, 2009

Il processo breve è solamente uno dei punti di una più ampia riforma della giustizia che governo e maggioranza intendono varare e che, al momento, non è ancora stata resa pubblica pur essendone stati individuati con precisione alcuni punti la cui definizione è in stato di avanzata elaborazione da parte dei tecnici. Sentieri e Pensieri è in grado di fornire in esclusiva alcune anticipazioni sui principi cardine della legge di riforma che fra poche settimane approderà alle commissioni giustizia delle due camere, alcuni dei quali hanno forma di articoli già sottoponibili al voto dell’aula.

E’ ovvio che fissare un limite temporale al processo non ha senso se, parallelamente, non si sveltiscono le singole fasi processuali. Gli articoli da 1 a 5 vanno  in tale direzione, accelerando le fasi processuali.

Art. 1 (Udienza breve)

I) Fuori dei casi di mafia, terrorismo, immigrazione clandestina e introduzione sul territorio nazionale di generi alimentari adulterati, le udienze dibattimentali in ciascun grado di giudizio, ivi comprese quelle dell’udienza preliminare o per l’incidente probatorio in fase di indagine preliminare, devono avere durata non eccedente i 30 minuti.

II) Esaurito il lasso temporale previsto dal comma I, il giudice dichiara conclusa l’udienza e ammette le prove del Pubblico Ministero e ne valuta le istanze solamente se prodotte e formulate entro il suddetto termine; quindi rigetta ogni altra richiesta dell’accusa. Le istanze rigettate non possono essere reiterate in udienze successive.

III) Al fine di non ledere i diritti della difesa, il giudice ammette come prova, senza eccezioni e senza contraddittorio, tutti i documenti ed i reperti prodotti dalla difesa.

IV- 1) Qualora la difesa abbia indicato un testimone o un perito di parte che non è stato sentito nel lasso temporale stabilito dal comma I, il giudice ammette come prova il testo scritto della testimonianza/perizia assunta privatamente dal difensore dell’imputato in forma dettagliata o sintetico-riassuntiva.

IV-2) Qualora non sia possibile fornire il testo scritto previsto dal n. 1, il giudice ammette come prova il giudizio testimoniale/peritale difensivo in forma dicotomica, sotto una delle seguenti formulazioni: “l’imputato è innocente” ovvero “l’imputato è colpevole”.

La pesantezza dei fascicoli processuali è un altro elemento che ostacola lo svolgimento dei processi. Enormi faldoni cartacei composti da atti inutili che gravano sulle cancellerie e rendono fisicamente oneroso lo smaltimento dei processi. I seguenti articoli vanno nella giusta direzione.

Art. 2 (Verbale breve)

I) Fuori dei casi di mafia, terrorismo, immigrazione clandestina e abbandono su ciglio di strada vicinale di taniche non sigillate contenenti materiale chimico tossico-nocivo, ogni verbale redatto da personale di polizia giudiziaria o di cancelleria avente valore di prova o di elemento di prova deve essere redatto, a pena di nullità, su un unico foglio di formato A4.

II) Per gli operatori afflitti da calligrafia ampia è previsto un canale di assunzione privilegiato in altri settori della Pubblica Amministrazione.

Art. 3. (Sentenza breve)

I) Fuori dei casi di mafia, terrorismo, immigrazione clandestina ed impianto abusivo di vigna in area sottoposta a vincolo ambientale, i decreti, le ordinanze e le sentenze emessi dal giudice di ogni ordine e grado devono essere redatti, a pena di nullità, su un unico foglio di formato A4. Nei casi di particolare complessità tecnica o di elevato numero degli imputati o dei capi di imputazione, è ammesso il ricorso al fronte/retro.

II) Qualora uno degli atti prodotti secondo le modalità previste dal comma II venga riformato in un grado di giudizio superiore per difetto di motivazione su richiesta della difesa dell’imputato, il giudice estensore è punito con l’estromissione dall’ordine giudiziario.

Art. 4. (Arringa breve)

I) Fuori dei casi di mafia, terrorismo, immigrazione clandestina ed asciugatura in pubblico di bucato non ammorbidito, l’arringa del Pubblico Ministero non può avere durata superiore a minuti dieci.

II) Le parti civili non hanno diritto a pronunciare arringa.

III) Qualora il Pubblico Ministero ecceda il limite temporale previsto dal comma I, il giudice dichiara estinti tutti i reati contestati all’imputato e chiude il procedimento con sentenza orale immediata e assoluzione dell’imputato.

IV) Avverso la sentenza orale prevista dal comma III non è ammessa alcuna forma di impugnazione.

Art. 5.  (Reato breve)

Il presente articolo si propone di sanare la degenerazione giudiziaria consistente nell’attribuzione a cittadini retti e probi condotte criminose articolate nel corso di periodi temporali di spropositata lunghezza. Si dà il caso di un procedimento istruito a Palermo da alcuni magistrati iperpoliticizzati i quali, a meri fini persecutori nei confronti di un cittadino la cui unica colpa è l’impegno politico per la libertà e per la democrazia, hanno scandagliato la di lui esistenza nel corso di trent’ anni, espungendo da alcune occasionali frequentazioni dell’imputato, con spericolate congetture scaturite dalle loro menti deviate, l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Essendo evidente che, nell’arco di una intera esistenza, un soggetto libero di muoversi finisce inevitabilmente per imbattersi in qualche mafioso, tale persecuzione giudiziaria non può trovare accoglimento in un ordinamento garantista.

I) Fuori dei casi di mafia, terrorismo, immigrazione clandestina ed apparizione pubblica con abbigliamento in contrasto con costumi e tradizioni locali, la condotta incriminata integrante gli estremi del reato contestato deve estrinsecarsi in un arco temporale non superiore a mesi sei.

II) In qualsiasi fase e grado del procedimento il giudice verifica la durata della condotta incriminata così come rappresentata dal Pubblico Ministero e, se risulta ecceduto il limite previsto dal comma I, assolve l’imputato perché il fatto non costituisce reato e chiude il procedimento con sentenza orale immediata.

III) Avverso la sentenza orale prevista dal comma II non è ammessa alcuna impugnazione.

Art. 5 bis. (Carcerazione breve)

Questo articolo è stato fortemente voluto dal Ministro Alfano per decongestionare le carceri. Consiste in una trovata geniale che consente di dimezzare i tempi di reclusione lasciandoli invariati. Infatti, come deducibile da una attenta valutazione del testo, i detenuti percepiranno la loro pena come effettivamente espiata per intero, in ottemperanza del principio della certezza della pena e della sua afflittività, ma al tempo stesso si avrà una consistente mole di scarcerazioni che alleggerirà il peso che grava sulle prigioni italiane.

I) E’ introdotto il “tempo carcerario” ottenuto dimezzando il tempo naturale.

II) La giornata carceraria dura 12 ore ed è scandita secondo i ritmi naturali dimezzati.

III) Le pene detentive sono misurate in tempo carcerario.

* * *

Non è sufficiente ridurre tempi e volumi cartacei. Servono anche formule processuali rapide e garantiste. In parole povere, processi brevi ma non sommari. Le proposte della maggioranza contengono elementi di genialità che risolveranno molti problemi.

Art. 6. (Prova certa e vera)

Il presente articolo è finalizzato ad avvicinare la giustizia al sentimento popolare. Troppo spesso le sentenze di condanna sono il frutto di astruse valutazioni da parte di magistrati che, per formazione e deviazione professionale, sono inclini a vedere il marcio ovunque ed a considerare prove a carico di onesti cittadini anche dei fatti che nel senso comune sono comportamenti perfettamente naturali. La Costituzione prescrive che la giustizia è amministrata in nome del popolo e pertanto la prova deve essere valutabile dal popolo secondo i propri genuini sentimenti e con gli strumenti intellettuali della gente comune. Il principio della prova certa e vera va in questa sacrosanta direzione.

I) Fuori dei casi di mafia, terrorismo, immigrazione clandestina e matrimonio misto con soggetto appartenente al regno animale, la prova prodotta dal Pubblico Ministero a carico dell’imputato deve essere sottoposta al vaglio popolare secondo le modalità descritte nei seguenti commi.

II) In apertura di dibattimento il giudice estrae dall’elenco degli ammessi al ruolo di giudice popolare i nominativi di tre cittadini che assistono alle udienze dibattimentali in qualità di “valutatori di prova certa e vera”.

III) Terminata l’esposizione degli elementi di prova a carico da parte del Pubblico Ministero, il difensore dell’imputato illustra ai valutatori di prova certa e vera la tesi del Pubblico Ministero, utilizzando un linguaggio scevro da tecnicismi giuridici ed appercepibile da soggetti di media cultura.

IV) Terminata l’esposizione di cui al comma III, il giudice rende edotti i valutatori che saranno chiamati a stabilire verità e certezza della prova in base al loro genuino buon senso popolare, avvisandoli sulle sanzioni previste in caso di pronuncia in malafede (comma VII).

V) Terminata la fase prevista dal comma IV il giudice sottopone formalmente ai valutatori di prova certa e vera la seguente domanda: “consapevoli della responsabilità morale e giuridica che vi assumete con la vostra risposta e che da essa può dipendere la condanna di un cittadino a molti anni di carcere, siete voi genuinamente ed autenticamente certi, oltre ogni ragionevole dubbio, che la prova prodotta dal Pubblico Ministero è Certa e Vera?”

VI) Se tutti i valutatori rispondono affermativamente il giudice ammette la prova. Se almeno uno di essi fornisce una risposta negativa o dubitativa il giudice non ammette la prova che non potrà quindi essere utilizzata in giudizio.

VII) I valutatori di prova certa e vera che forniscono risposta affermativa alla domanda di cui al comma V sulla base di convincimenti politici o ideologici, e non per autentico e genuino sentimento popolare, sono privati dei diritti civili e politici e, se lavoratori dipendenti, assoggettati ad ammenda pari ad un quinto dello stipendio per una durata non inferiore ad anni sei. Nei casi più gravi sono privati della potestà di genitori.

VIII) Se l’imputato è una delle quattro alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente del Senato e Presidente della Camera) ovvero soggetto che abbia ricoperto una delle suddette cariche per almeno due mandati non consecutivi, il numero dei valutatori di prova certa e vera è portato da tre a trenta.

Art. 7. (Patteggiamento assolutorio)

I magistrati sono mentalmente dei deviati, si sa. Essi si sono assunti un ruolo di supplenza morale rispetto alla politica e si ritengono investiti del diritto/dovere di giudicare i cittadini anche al di là dei limiti previsti dai codici. Ecco allora che si deve ristabilire che la moralità dei comportamenti non riguarda il giudizio penale.

I) Fuori dei casi di mafia, terrorismo, immigrazione clandestina e permanenza abusiva in fondo agricolo con abbigliamento succinto, l’imputato può richiedere il patteggiamento assolutorio secondo le modalità e le finalità dei commi successivi.

II) Se la difesa dell’imputato ritiene che la condotta incriminata presenti elementi censurabili dal punto di vista morale ma sia penalmente irrilevante, può chiedere il patteggiamento assolutorio, con il quale il giudice emette una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato e, contestualmente, ammonisce l’imputato a non reiterare la condotta.

III) L’istanza per il patteggiamento assolutorio è depositata dalla difesa dell’imputato venti giorni prima dell’udienza, ovvero formulata in aula, e può essere reiterata fino a tre volte per ciascun grado di giudizio.Se il giudice ritiene l’istanza non manifestamente infondata, fissa udienza per il patteggiamento assolutorio entro 15 giorni. Il Pubblico Ministero ed le parti civili non possono opporsi.

IV) Se il procedimento si trova in primo grado ed il giudice rigetta l’istanza, l’imputato ha facoltà di inoltrarla alla competente Corte d’Appello. Se vi è fondato motivo che a carico dell’imputato sia in atto una persecuzione politica, l’istanza può essere inoltrata a diversa Corte d’Appello a scelta dell’imputato.

V) Nel pronunciare la sentenza di patteggiamento assolutorio il giudice ha facoltà di far oscillare l’indice destro puntato verso l’alto.

Art. 8. (Patteggiamento assolutorio “per saltum”)

I) Fuori dei casi di mafia, terrorismo, immigrazione clandestina e pavimentazione di tavernetta con ammattonato trattato con olio di lino cotto di provenienza extra-UE, se l’imputato è uno dei soggetti indicati al comma VIII dell’art. 6 (Alte Cariche dello Stato e assimilato), la richiesta di patteggiamento assolutorio può essere formulata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, al Presidente della Corte Suprema di Cassazione.

II) Il Presidente della Corte di Cassazione non può rigettare l’istanza e fissa udienza per il patteggiamento assolutorio entro 15 giorni dal deposito dell’istanza in cancelleria.

III) Sulla richiesta di patteggiamento assolutorio presentata ai sensi del comma I si pronuncia la Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

IV) L’imputato – se soggetto diverso dal Presidente della Repubblica – partecipa personalmente all’udienza ed ha facoltà di farsi accompagnare, in qualità di patrocinatore aggiunto, dal Capo dello Stato.

Art. 9. (Supertestimone)

Ci sono processi che si trascinano per anni ed anni a dispetto di prove inconfutabili a favore dell’imputato. E’ venuto il momento di dire basta.

I) Fuori dei casi di mafia, terrorismo, immigrazione clandestina e cambio di destinazione d’uso di biancheria intima femminile, la difesa dell’imputato può ricorrere a supertestimone, ovvero giocare il jolly su uno dei testi indicati ai sensi dell’art. 468 c.p.p.

II) La richiesta di supertestimonianza è presentata in aula dalla difesa alzando una paletta raffigurante la lettera “J” contornata da stelline color oro ed è reiterabile tre volte per ciascun grado di giudizio.

III) Il Pubblico Ministero e le parti civili non possono opporsi alla supertestimonianza ed il giudice la ammette senza ritardo. Il cancelliere appone sulla testa del supertestimone un copricapo da Joker ed il giudice, dopo la pronuncia del giuramento di rito, dà il via alla supertestimonianza con la frase “truà, dé, an, prt!”

IV) Il contenuto della supertestimonianza ha valore decisorio assoluto. Se da essa emerge l’innocenza dell’imputato relativamente ad uno o più dei reati contestati, il giudice li dichiara immediatamente estinti. Se da essa emerge l’innocenza dell’imputato per tutti i capi di imputazione, il giudice pronuncia immediatamente sentenza orale di assoluzione per non aver commesso il fatto e dichiara chiuso il procedimento.

V) Avverso la sentenza orale di cui al comma IV non è ammessa alcuna impugnazione.

VI) Se l’imputato è uno dei soggetti previsti dal comma VIII dell’art. 6 (Alte Cariche dello Stato e assimilato) può essere ammesso a supertestimonianza l’imputato stesso.

 


Processi brevi.

Novembre 11, 2009

Leggo che il “lodo Fini-Ghedini” sul processo breve prevederebbe dei limiti di tempo per la celebrazione dei diversi gradi di giudizio: tre anni per il processo di primo grado, due anni per quello di appello, uno per il giudizio di Cassazione. Rifletto: ma cosa è il processo di primo grado? Quella parte di procedimento che va dall’udienza preliminare (o dalla prima udienza di apertura del dibattimento) fino alla sentenza del Truibunale.  Analogamente il processo di appello è la parte di procedimento che va dalla prima udienza in corte di appello alla sentenza di secondo grado. Però va detta una cosa: il procedimento penale comincia con l’iscrizione del reato nell’apposito registro (registro delle notizie di reato) e prosegue con l’indagine preliminare, che può durare fino a due anni, salvo proroghe. Ma il processo di primo grado non inizia automaticamente al momento della chiusura dell’indagine preliminare, poichè gli atti vanno notificati alle parti provate (imputati e persone offese) e perchè  il Tribunale, avendo da smaltire enormi arretrati, mette in coda il fascicolo finchè non si trova un buco. In realtà fra la fine delle indagini e l’inizio del primo grado passano uno, due o anche tre anni. Lo stesso accade fra la fine del primo grado e l’inizio dell’appello e fra la sentenza d’appello e giudizio di cassazione. Quindi limitare la durata dei singoli “tranci” processuali non garantisce affatto la speditezza del procedimento complessivo. Insomma stiamo parlando di vaccate belle e buone. Vaccate, solo vaccate!

 


Ma quali sentieri? Ma quali pensieri?

Novembre 11, 2009

Da diversi giorni non scrivo sul blog. Ogni tanto ripeto a me stesso di commentare almeno le ultime novità in materia di giustizia. Ovvero le proposte di legge sul “processo breve” e sul ritorno all’immunità parlamentare. Ma cosa volete mai che scriva? Cosa volete mai che pensi? Come è già stato scritto da autorevoli commentatori, le proposte sono degli insulti al buone senso, prima ancora che delle vittime dei reati, soggetti della cui esistenza i nostri politici si sono improvvisamente accorti.

Non sto nemmeno a ripetermi: non ci sono nè sentieri nè pensieri da riferire. Solo insulti e bestemmie.  Ecco, forse dovrei aprire un nuovo blog “Insulti e Bestemmie” più idoneo alla temperie politica e culturale che stiamo vivendo.

A presto.


Incostituzionalità del lodo Alfano/2.

Ottobre 7, 2009

Fra le tante sciocchezze che circolano in queste ore (Di Pietro e Berlusconi avanti a tutti di svariate lunghezze) ho sentito anche una cosa con qualche elemento di verità: la Corte ha smentito se stessa.

E ciò perchè, secondo gli estensori, il lodo Alfano sarebbe stato scritto apportando al suo antesignano lodo Schifani le modifiche indicate dalla sentenza della Corte che lo dichiarò incostituzionale. Scrissi qui che la Corte usò con il lodo Schifani la mano di velluto, apprezzandone lo spirito ispiratore ma bocciandolo per questioni, per così dire, secondarie. Probabilmente i giudici dell’epoca non potevano immaginare che una maggioranza parlamentare potesse essere così sfrontata da ripresentare in fotocopia una legge già bocciata. Per tale motivo i giuristi del Cavaliere trovarono gli spiragli per riproporre l’immunità per le alte cariche. E allora (faccio un’ipotesi, perchè si dovranno attendere le motivazioni) la Corte ha voluto probabilmente stabilire senza esitazioni due cose: 1) l’articolo 3 della Costituzione stabilisce un principio fondamentale, non è stato scritto per ragioni estetiche; 2) riproporre una legge già giudicata incostituzionale non è cosa gradita ai giudici supremi. Insomma, ci avete rotto le scatole con i vostri intrighi e col vostro diritto infantile, improvvisato e farlocco.

Per inciso, a difendere questo lodo Alfano c’era l’immancabile avvocato Pecorella, già autore della incostituzionale “legge Pecorella” sull’inappellabilità delle sentenze da parte del Procuratore Generale e già candidato a far parte della stessa Corte.  Complimenti.

E comunque una cosa si può dire: Napolitano avrebbe dovuto rifiutarsi di firmare in prima istanza la legge Alfano. Essendo la copia di un testo già bocciato, poteva permetterselo e obbligare la maggioranza a riproporlo forzosamente. Tante delle critiche che si fanno al Capo dello Stato sono immotivate, infondate ed inopportune. Ma su questo punto fu troppo filogovernativo, anche perchè, forse, si era ad inizio legislatura, in piena “luna di miele” fra premier ed elettorato.


La piazza contro un giudice.

Ottobre 5, 2009

La pellicola “Il caimano” si chiudeva con le immagini allusive di una rivolta di piazza dei seguaci del presidente del consiglio in carica contro il tribunale che aveva appena emesso una sentenza di condanna nei suoi confronti. Una scena lugubre ed inquietante, che tutti noi abbiamo tentato di esorcizzare.

Ma in questo autunno 2009 la premonizione morettiana sembra materializzarsi sotto forma di una evocata manifestazione di piazza contro la sentenza del tribunale di Milano (sezione civile) che ha condannato la Fininvest a risarcire con 750 milioni di euro il danno patito dalla Cir di De Benedetti in conseguenza della corruzione giudiziaria che fruttò al Cavaliere il controllo della Mondadori.

E qui una prima riflessione si impone. La causa civile appena conclusa (in primo grado) non ha stabilito le responsabilità delle persone coinvolte, ma ha solamente quantificato il danno. Le responsabilità furono accertate dal tribunale penale che condannò Previti come corruttore ed il giudice Metta come corrotto. Silvio Berlusconi fu prosciolto per intervenuta prescrizione dalla Corte d’Appello di Milano e per questo cantò vittoria: “assolto”; “dimostrata la persecuzione giudiziaria della procura…”, “finalmente provata la mia innocenza!..” e via di questo passo. Ora: è una ben strana razza di innocente quello che viene condannato a pagare alla vittima millecinquecento miliardi di lire.  Basterebbe questo a sbugiardare il Cavaliere su quella che è stata la sua linea in materia giudiziaria. Neppure le bugie sulle frequentazioni femminili superano il livello di menzogna raggiunto da Berlusconi sui suoi processi al tribunale di Milano. Dovrebbe ora essere evidente a tutti che il suo impero economico riposa sul crimine, in questo caso la corruzione giudiziaria.

E capisco anche il suo nervosismo, perché millecinquecento miliardi di lire liquidi, sull’unghia, non sono una bazzecola, e possono mettere in difficoltà anche un gruppo come il suo, senza contare che si tratta dei soli danni patrimoniali. La quantificazione dei danni non patrimoniali è stata rimessa ad altra causa che dovrà iniziare ora.

Senza dubbio Fininvest chiederà la sospensiva e leggo che “presumibilmente, vista l’entità dell’importo, la corte d’appello la concederà” (Il Fatto). Sarà, ma un simile argomento potrebbe anche essere ribaltato: considerato che De Benedetti fu scippato illegalmente della Mondadori nel 1991, ed avendo dovuto sottostare ad un calvario giudiziario durato quasi dieci anni per vedere riconosciuta (almeno in parte) la verità, la corresponsione del risarcimento dovrebbe essere disposta senza indugio.

Ma il punto non è qui: la spregiudicatezza di Berlusconi e dei suoi non si fa scrupoli di chiamare in piazza il Popolo delle Libertà contro una sentenza (per di più di natura civile), un episodio mai accaduto. Mai si sono viste manifestazioni di piazza contro decisioni dei giudici. Pure in un paese come il nostro, insofferente alla giurisdizione, dove il concetto di “legalità” viene largamente evocato ma scarsamente praticato, non si era mai arrivati a tanto. Processi in televisione ne abbiamo visti, in piazza mai.


Seicentomila miliardi di lire.

Ottobre 3, 2009

E’ l’equivalente nella nostra vecchia valuta dei capitali detenuti all’estero da italiani, secondo le stime del governo e che esso intende far rientrare con lo scudo fiscale appena approvato dal Parlamento. Un patrimonio pari ad un quinto del debito pubblico nazionale.

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Sabato 26 settembre.

Settembre 28, 2009

Non serve che vi racconti il corteo, è facile immaginarlo o vederne le immagini su youtube: fra le mille e le duemila persone, con un libretto rosso in mano, che hanno camminato da piazza Bocca della Verità fino a piazza Navona, passando per piazza Venezia e per via delle Botteghe Oscure. Non serve che vi riassuma gli interventi perché trovate anche quelli; né posso discuterli o spiegarli perché sarebbe o lungo o riduttivo ed in alcuni casi inutile o per me impossibile.

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La sentenza Mills.

Settembre 25, 2009

Salvo questo articolo da “Il Fatto Quotidiano” di oggi.

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L’Agenda Rossa di Paolo Borsellino.

Settembre 10, 2009

Non sono uno che ama le manifestazioni. Ed in effetti non sono mai andato ad un corteo in vita mia. Non critico né esalto chi lo fa, semplicemente sono iniziative inconciliabili con il mio carattere. O forse sono solo un infingardo, un timido, un pavido, un menefreghista. Non lo so.

Tuttavia quando Salvatore Borsellino ha annunciato sulla sua bacheca che avrebbe organizzato per il 26 settembre a Roma una replica della manifestazione “Agenda Rossa” tenutasi a Palermo il 19 luglio scorso, non ho indugiato a dare la mia adesione e ci sarò.

Molti amici di facebook sanno che si terrà, ma non tutti ne conoscono il significato.

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E si meravigliano?

Settembre 2, 2009

E parla Genchi.

Luglio 26, 2009

di Claudia Fusani – 26 luglio 2009
Tratto da: l’Unità

Genchi: «Ancora indizi utili»
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Parla l’avvocato di Riina.

Luglio 26, 2009

E’ il momento di leggere e non di scrivere. Quindi copio e incollo da antimafiaduemila.

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Una speranza di arrivare alla verità?

Luglio 17, 2009

Repubblica.it di oggi ci informa della riapertura delle indagini (in realtà mai chiuse, ma la notizia va comunque salutata con favore) sugli attentati mafiosi del 1992 (Capaci e via d’Amelio) e del 1993 (via Georgofili a Firenze, via Fauro, San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro a Roma, via Palestro a Milano). Fatti per i quali sono stati condannati gli esecutori ed i mandanti “interni” a Cosa Nostra ma non i mandanti “esterni” od “occulti” la cui esistenza (ma non l’identità) è asserita nelle sentenze definitive che hanno inflitto svariati ergastoli ai componenti della Cupola.

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Riaperte le indagini sulle stragi del 1992 e del 1993.

Luglio 17, 2009

Per mia memoria, prima che sparisca. Da repubblica.it.

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La congiura.

Luglio 15, 2009

E’ stato lo stesso Silvio Berlusconi a parlare di un complotto ai suoi danni, ma non e’ dato sapere quanto ci sia di vero. Certo e’ che da tempo si rincorrono voci secondo cui sarebbero in molti a muoversi contro il Cavaliere, e non dalle parti dell’opposizione parlamentare. In tanti sospettano che le foto compromettenti di Villa Certosa siano opera dei servizi segreti e non di un paparazzo qualunque, in molti dubitano che una escort qualsiasi possa entrare nella camera da letto del Capo del Governo con registratore e videocamera. La stampa internazionale ed il Vaticano non mancano di lanciare segnali ostili, piu’ o meno espliciti, ogni giorno.

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Parla Massimo Ciancimino.

Luglio 15, 2009

Copio e incollo da repubblica.it prima che sparisca.

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Fininvest e Cosa Nostra.

Luglio 13, 2009

Copio e incollo da Antimafia200.com

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L’Utilizzatore Finale.

Giugno 21, 2009

Voglio spezzare una lancia a favore di Niccolò Ghedini, ingiustamente attaccato per aver definito il suo supercliente Silvio Berlusconi “Utilizzatore Finale” delle fanciulle convogliate in massa a Palazzo Grazioli o a Villa Certosa da quella che si profila come una variopinta pletora di clientes e di ruffiani.

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Se fossi un candidato alle Europee..

Maggio 24, 2009

.. direi una sola cosa.

Poiche’ all’interno dell’Unione Europea persone e capitali circolano liberamente, comportamenti analoghi devono essere regolamentati da normative analoghe, sia in materia civile che, soprattutto, in materia penale. Ovvero, nel secondo caso, reati simili devono essere puniti in maniera simile, a prescindere dal luogo e dal paese dove sono stati commessi (per tacere di quelli che non possono essere collocati territorialmente).

Quindi l’UE deve scrivere ed adottare codici penale e civile, codici di procedura penale e di procedura civile uguali per tutti i paesi.


Non c’è molto da dire.

Maggio 22, 2009

Non c’è molto da dire sul processo Mills.

Vale per esso lo stesso principio che vale per gli altri processi celebrati a carico dei dirigenti di Fininvest-Mediaset e di Silvio Berlusconi. A monte di tutto vi è la gigantesca operazione di riciclaggio di denaro sporco proveniente da ambienti mafiosi siciliani che, grazie ai legami intrattenuti da Dell’Utri e da Mangano con Cosa Nostra e con il Cavaliere, consentì a quest’ultimo di costruire il suo impero.

Ma, come chiunque comprende, il riciclaggio è reato che ne comporta automaticamente altri, collaterali: falso in bilancio, frode fiscale, corruzione. Falso in bilancio perchè facendo transitare sui conti di una società denari di provenienza estranea alla sua attività, si commette automaticamente falsità nelle scritture contabili e nelle comunicazioni sociali, frode fiscale perchè sui proventi illeciti non si pagano tasse (farlo significherebbe autoaccusarsi), corruzione perchè è ineviabile che prima o poi qualche pubblico ministero, consulente o ufficiale della Guardia di Finanza venga ad indagare su quei conti truccati; quindi bisogna metterlo a tacere. Ed infatti per queste fattispecie di reato sono stati processati e riconosciuti colpevoli i manager fininvest e Silvio Berlusconi, nell’impossibilità – per ora – di provare l’origine illecita dei suoi guadagni.

Ribadisco la riconosciuta colpevolezza di Berlusconi, che è stato prosciolto più volte per intervenuta prescrizione, per depenalizzazione da lui votata o per altre ragioni procedurali. Quasi mai è stato assolto per non aver commesso il fatto. Ricordo infatti che nel prosciogliere un imputato il giudice ha l’obbligo di utilizzare la formula a lui più favorevole, per cui invocare la prescrizione significa affermare che è colpevole, anche se non punibile. E comunque le sentenze, nel condannare i dirigenti fininvest, stabiliscono che all’interno della fininvest la violazione della legge era sistematica, avendo tale gruppo sezioni apposite dedicate alla corruzione, alla costituzione di fondi esteri, nonchè alti dirigenti abitualmente e stabilmente collegati a boss di Cosa Nostra.

Senza insistere su questo punto, mi preme sottolineare un fatto. Berlusconi offre di sè, e tutti sembrano confermarlo, l’immagine di un Capo onnipotente, che dispone a suo piacimento dei suoi dipendenti, siano essi parlamentari, ministri, giornalisti, uomini di spettacolo o showgirl. Il padrone di se stesso e del paese. Ho l’impressione che non sia così. La mole enorme di giudizi di responsabilità emessi a suo carico dalla magistratura e la natura criminosa del suo gruppo imprenditoriale, lasciano intendere che, in realtà, Silvio Berlusconi è un uomo ricattato, ostaggio di migliaia di persone che sanno di lui e dei suoi sporchi affari. Non è lui ad imporre alle istituzioni uomini condannati, ma sono essi a pretendere da lui posizioni di privilegio in cambio del loro silenzio. E lo stesso dicasi per i suoi impresentabili finanziatori occulti, fornitori del denaro con il quale egli avviò la scalata alla conquista del paese. Se essi dovessero un giorno parlare, Berlusconi verrebbe spazzato via in pochi istanti. Sono quindi loro i veri padroni del paese, non l’uomo di Arcore. E se provo ad immaginare le loro facce, le loro vite, i loro principi, i loro obiettivi, mi prende lo sconforto.