Bocciati i referendum

gennaio 12, 2012

Stefano Rodotà ci ha spiegato poco fa i motivi di non ammissibilità dei due quesiti referendari: il vuoto normativo di risulta e la non reviviscenza.In sostanza abrogare per via referendaria la legge elettorale nazionale non è possibile perché in tal caso diverrebbe impossibile celebrare le elezioni dal momento che l’abrogazione di una norma non fa rivivere automaticamente quella precedente. In punto di diritto, anche se sono stato brutale, non fa una piega.

Ma ragioniamo per assurdo (e neanche poi tanto). Supponiamo che il Parlamento voti una legge elettorale secondo la quale può candidarsi al parlamento solo chi è già parlamentare in carico o un parente in linea retta. E supponiamo che un Capo dello Stato senza cervello la promulghi. Che cosa dovrebbe fare il corpo elettorale? Tenersi un tale obbrobrio senza batter ciglio per via del vuoto normativo e della non reviviscenza?

La verità è che, contrariamente a quanto si dice, l’istituto del referendum non fu voluto dai costituenti per consultare la popolazione “su grandi temi come il divorzio”, ma proprio per evitare che la “casta” parlamentare si blindasse nei palazzi del potere. Ossessionati dal ventennio fascista, i costituenti avevano orrore della democrazia diretta, e concepirono un assetto costituzionale che ponesse nelle mani del Parlamento e dei partiti tutto il potere. Consapevoli però del rischio che un siffatto sistema divenisse impermeabile alla volontà popolare, introdussero il referendum abrogativo proprio per consentire agli italiani di cancellare leggi come quella elettorale vigente, che appunto “blinda” le gerarchie politiche.

La Corte ha sicuramente seguito l’interpretazione giurisprudenziale consolidata, ma le tradizioni a volte vanno anche cambiate. Cambiare direzione è consentito anche agli ermellini.


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